Iscrizione al RUI esclude la presunzione di subordinazione ex art. 69-bis (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 32585 del 14.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto e controllato dall’IVASS, integra l’ipotesi di esclusione dalla presunzione di lavoro subordinato di cui all’art. 69-bis, terzo comma, d.lgs. n. 276/2003. Rileva, in particolare, che l’iscrizione discende da una valutazione dei presupposti normativamente richiesti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione, svolta dall’autorità pubblica preposta. L’assenza di un esame di stato non priva l’iscrizione della sua valenza legittimante, poiché il procedimento istruttorio è previsto dalla legge e dal regolamento attuativo. La domanda volta ad accertare una codatorialità presuppone l’estensione del contraddittorio a tutti i soggetti indicati quali contitolari del rapporto e una specifica domanda nei loro confronti.
Il Fatto
La ricorrente aveva chiesto al giudice del lavoro di accertare la sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e di dichiarare la natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto con una società di servizi assicurativi. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo inapplicabile l’art. 69-bis, primo comma, d.lgs. n. 276/2003 per effetto dell’esclusione contenuta nel terzo comma.
La corte territoriale aveva inoltre dichiarato inammissibile la domanda di riconoscimento di un unico centro di imputazione riferibile a due società, per non essere stata la stessa proposta nel ricorso originario. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente censurava l’interpretazione data dai giudici di merito circa la valenza dell’iscrizione al RUI disposta dall’IVASS. Secondo la tesi difensiva, tale iscrizione sarebbe subordinata alla sola istanza dell’interessato, corredata dall’attestazione dei requisiti di onorabilità, e non richiederebbe una valutazione assimilabile a quella di un esame di stato.
La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Il Registro è tenuto e controllato dall’IVASS, ente pubblico subentrato in tutte le funzioni dell’ISVAP. Ai fini dell’iscrizione è necessario il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 109 e seguenti del d.lgs. n. 209/2005. Il regolamento attuativo conferma che l’autorità valuta i presupposti normativamente richiesti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione e procede all’iscrizione soltanto a esito positivo dell’istruttoria.
Di qui la conclusione: la valutazione dei presupposti legittimanti operata dall’autorità pubblica giustifica l’applicazione dell’esclusione prevista dal terzo comma dell’art. 69-bis. Non assume rilievo dirimente la questione sull’accertamento del requisito della subordinazione, la cui insussistenza era stata accertata dal tribunale e non impugnata, restando assorbita dalla statuizione principale.
Con il secondo motivo la ricorrente lamentava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 437 cod. proc. civ., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come nuova la domanda relativa all’unico centro di imputazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di domanda intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo di codatorialità, è necessaria l’estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati come contitolari del rapporto (Cass. n. 6664/2019). Ha inoltre ribadito che il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non determina di per sé l’estensione degli obblighi lavorativi alle altre società, presupponendo la codatorialità l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione complessiva e la condivisione della prestazione (Cass. n. 267/2019).
La censura non indicava dove e come tali elementi fossero presenti nel ricorso originario, limitandosi ad allegare l’esistenza di rapporti tra le società. Il motivo è stato pertanto rigettato, restando peraltro assorbito dall’accertamento negativo sulla subordinazione. Il ricorso è stato rigettato nel suo complesso, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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