Processo tributario, appello dell’Ufficio limita la pretesa impositiva (Cass. civ. Sez. V n. 33602 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, qualora l’Amministrazione finanziaria, con l’atto di appello, ridetermini espressamente la propria pretesa impositiva in una misura inferiore rispetto a quella inizialmente accertata, il giudice non può determinare la materia imponibile oltre il limite così domandato, pena il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. La sospensione necessaria del processo, disciplinata dall’art. 295 cod. proc. civ. e sostanzialmente riprodotta nell’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546/1992, opera solo quando la causa pregiudicante penda in primo grado; una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi, attendere il giudicato o decidere in senso difforme. La questione ritenuta ammissibile nella precedente ordinanza di rinvio non può essere qualificata come nuova nel giudizio di rinvio, né su di essa si forma giudicato interno.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società in accomandita semplice e ai suoi soci quattro avvisi di accertamento, due per ciascuna annualità 2007 e 2008, recuperando maggiori imposte per effetto dell’accertamento di un maggior reddito derivante dalla plusvalenza conseguita dalla vendita di un’azienda nel 2004. L’Ufficio aveva rideterminato il prezzo di acquisto in misura superiore a quello dichiarato, con avviso di rettifica ai fini dell’imposta di registro, e all’esito del procedimento di adesione le parti avevano attribuito all’azienda ceduta un valore superiore a quello dichiarato.
Società e soci impugnavano gli avvisi davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva i ricorsi. La Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio. Su ricorso dell’Agenzia, la Cassazione con ordinanza annullava la decisione per omessa pronuncia sulla rideterminazione della plusvalenza e per l’omesso esame dell’appello incidentale sulle spese. Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva in parte il gravame dell’Ufficio e determinava la plusvalenza tassabile in misura superiore a quella domandata in appello. Avverso questa decisione i contribuenti propongono ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo i contribuenti lamentano la mancata sospensione del giudizio per la pendenza di una causa pregiudiziale davanti ad altra Commissione tributaria regionale, relativa ad annualità diverse ma fondata sul medesimo presupposto sostanziale. La Corte rigetta la censura richiamando l’art. 295 cod. proc. civ., che prevede la sospensione necessaria solo quando la causa pregiudicante penda in primo grado. Una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può scegliere se conformarsi, attendere il giudicato mediante il potere di sospensione facoltativa dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., ovvero decidere in senso difforme.
Con il secondo e il terzo motivo i ricorrenti deducono l’inammissibilità della questione relativa all’assenza di passività residue da ammortizzare, sostenendo che l’Ufficio l’avrebbe sollevata solo nel ricorso per cassazione, e il mancato rilievo del giudicato interno formatosi sulla causa petendi della pretesa. La Corte, trattandoli congiuntamente, li rigetta: nell’ordinanza di rinvio era stato riportato il motivo dell’Ufficio relativo proprio all’assenza di passività residue, che era stato ritenuto fondato e quindi implicitamente ammesso. Ne deriva che nessun giudicato interno si è formato e che la censura non può considerarsi nuova.
Il quarto motivo è invece accolto. I ricorrenti rilevano che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha determinato la plusvalenza in misura superiore a quella domandata dall’Ufficio nell’atto di appello. La Corte, superata l’eccezione di inammissibilità dell’Agenzia, verifica dall’atto di appello che l’Ufficio aveva sì chiesto la riforma della decisione di primo grado, ma aveva limitato la propria pretesa impositiva a un importo inferiore a quello poi riconosciuto.
Il giudice del rinvio, accogliendo l’appello con una determinazione superiore, è pertanto incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo l’Ufficio espressamente e chiaramente circoscritto la propria pretesa, limitatamente a questo giudizio e alle annualità 2007 e 2008, nella misura minore. Il quarto motivo è accolto, i primi tre rigettati; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in altra composizione, per il nuovo esame e la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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