Nessuna colpa grave del cliente per frode ATM lebanese loop banca rimborsa (ABF Collegio di Milano n. 785 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di operazioni di pagamento disconosciute, l’onere probatorio grava sull’intermediario, che deve dimostrare l’avvenuta autenticazione forte (SCA), la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione, nonché l’eventuale colpa grave dell’utilizzatore. Quando la frode sia stata realizzata mediante manomissione dello sportello ATM con la tecnica del c.d. “lebanese loop”, l’Arbitro esclude di regola la colpa grave del cliente. L’intermediario, infatti, è tenuto a predisporre procedure e presidi di sicurezza idonei a impedire tali frodi, secondo la diligenza tecnica parametrata alla figura dell’accorto banchiere. Ne consegue l’obbligo di rimborso dell’importo sottratto, con interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Fatto
La parte ricorrente rappresenta di aver subito un utilizzo fraudolento della propria carta di debito e chiede la condanna dell’intermediario al rimborso di € 1.899,00 oltre interessi. Lamenta la mancata adozione delle misure minime di sicurezza, la carenza di diligenza professionale e la mancata attivazione del servizio di SMS alert, che avrebbe consentito il blocco dell’operazione.
L’intermediario controdeduce che le due operazioni contestate sono state eseguite con la carta di debito, previa lettura del supporto fisico originale e corretta digitazione del codice PIN. Sostiene la correttezza della contabilizzazione, della registrazione e dell’autenticazione, eccependo la colpa grave del cliente per difetto di custodia della carta e delle credenziali. Chiede quindi il rigetto del ricorso. Le parti non hanno depositato repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, individuato nel D.Lgs. 27.01.2010 n. 11, di recepimento della direttiva sui servizi di pagamento, e nel relativo Provvedimento attuativo della Banca d’Italia del 05.07.2011. Da tale impianto derivano due regole probatorie. La prima impone all’intermediario di provare l’autenticazione, la corretta registrazione e la contabilizzazione delle operazioni disconosciute, tenuto conto che la strong customer authentication è richiesta sia in fase di accesso sia in fase di esecuzione e si realizza con almeno due fattori indipendenti tra conoscenza, inerenza e possesso. La seconda gli impone di provare i fatti idonei a integrare la colpa grave dell’utilizzatore, unica ipotesi in cui questi può subire le conseguenze del fraudolento utilizzo.
Il Collegio verifica quindi il sistema di autenticazione. Dai log in atti risulta che entrambe le operazioni sono state autorizzate mediante lettura della carta, quale fattore di possesso, e corretto inserimento del PIN, quale fattore di conoscenza. La SCA è pertanto ritenuta provata, con la conseguenza che l’indagine si sposta sulla colpa grave e sull’eventuale concorso di colpa dell’intermediario.
Sul punto la decisione qualifica la vicenda come frode realizzata con la tecnica del “lebanese loop”, mediante manomissione dello sportello ATM con uno strumento che impedisce la restituzione della carta e consente la lettura del PIN. Secondo la consolidata giurisprudenza arbitrale richiamata, quando sia accertato che il ricorrente è stato vittima di un raggiro perpetrato con tale modalità, la colpa grave non è configurabile. L’obbligo di predisporre presidi di sicurezza idonei discende dalla natura tecnica della diligenza posta a carico del professionista, valutata secondo il parametro dell’accorto banchiere.
Il Collegio esclude inoltre che costituisca indice di colpa il fatto che lo strumento fosse in possesso della convivente del titolare, la quale, avvedutasi della truffa, ha immediatamente allertato l’intermediario per il blocco dello strumento. Ritiene invece che l’intermediario non abbia adeguatamente assolto gli obblighi di custodia, manutenzione e controllo dello sportello ATM, consentendone la manomissione.
In definitiva il Collegio accoglie il ricorso e dispone il rimborso di € 1.899,00, maggiorato degli interessi legali non dal dovuto, come richiesto, ma dal reclamo al saldo. L’intermediario è inoltre tenuto a corrispondere alla Banca d’Italia € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente € 20,00 per il rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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