Sei scatti ai fini del TFS anche per il pensionamento a domanda (TAR Molise n. 83 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia collocato a riposo a domanda che abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita: la previsione del previo pagamento della restante contribuzione previdenziale opera ai soli fini della base pensionabile, e dunque dell’importo del rateo di pensione. Il termine del 30 giugno fissato dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, essendo funzionale solo a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La prescrizione del diritto decorre dalla data di emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non dall’ultimo giorno di servizio.

Il Fatto

I ricorrenti, ex appartenenti alla Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato, sono stati collocati a riposo a domanda dopo aver compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e prestato più di trentacinque anni di servizio. Essi hanno chiesto il riconoscimento, nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, dei sei scatti contributivi del 2,50 per cento previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’INPS, ente erogatore del trattamento, ha negato il beneficio ritenendone insussistenti i presupposti. I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del diritto alla maggiorazione, con interessi e rivalutazione monetaria. L’Istituto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse di due ricorrenti, la prescrizione per nove di essi e, in subordine, la decadenza per tutti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri intimati e ne dispone l’estromissione. Richiamando il costante indirizzo amministrativo, si afferma che l’unico soggetto obbligato alla corresponsione del TFS è l’ente previdenziale, nei cui confronti soltanto va instaurata la controversia; la compartecipazione dell’amministrazione di servizio non incide sulla legittimazione passiva.

È respinta l’eccezione di carenza di interesse per i due ricorrenti il cui trattamento non era ancora esigibile. Secondo il Collegio, l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., richiamato nel processo amministrativo dall’art. 39, comma 1, c.p.a., presuppone che il ricorrente ottenga un’utilità giuridicamente rilevante dall’accoglimento; la non esigibilità del credito non esclude l’interesse all’accertamento del diritto.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale smentisce la tesi dell’Istituto secondo cui il termine decorrerebbe dall’ultimo giorno di servizio. Il dies a quo coincide con la data di emissione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Per due ricorrenti i pagamenti risultano avvenuti nel 2019 e nel 2020, sicché il quinquennio non è maturato; per altri sette, in assenza di atti interruttivi, l’eccezione è accolta con declaratoria di prescrizione. Respinta anche l’eccezione di decadenza fondata sul termine del 30 giugno, che non comporta conseguenze decadenziali.

Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa: dal beneficio originario per i soli generali e colonnelli, alla restrizione ai soli casi di cessazione per età o inabilità, fino all’estensione disposta dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche in favore di chi chieda il collocamento in quiescenza con i richiesti requisiti anagrafici e contributivi. L’ambito soggettivo include la Guardia di Finanza, secondo la nozione ampia di forze di polizia; il beneficio è stato poi assorbito dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.

Superata è anche la lettura restrittiva dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997: la limitazione del comma 2 riguarda solo il calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita. Il ricorso è dunque accolto quanto agli aventi diritto, con condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità e al pagamento delle somme dovute oltre interessi legali. È negata la rivalutazione monetaria, il cui cumulo con gli interessi è vietato dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991. Spese compensate per le incertezze giurisprudenziali sulla materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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