Silenzio del SUI e termine di 180 giorni sui nulla-osta sospesi (TAR Toscana n. 1599 del 07.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla-osta al lavoro già rilasciati, disposta dall’art. 3, comma 2, D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024, per i cittadini del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka, è immediatamente operativa e obbliga il S.U.I. a espletare le verifiche e a confermare espressamente all’ufficio consolare il loro positivo esito. Poiché la norma derogatoria non prevede un termine, si applica il termine residuale di 180 giorni desumibile dall’art. 2, comma 4, l. n. 241/1990, non quello di trenta giorni dell’art. 2, comma 2. Decorso inutilmente tale termine, il silenzio serbato dal S.U.I. integra inadempimento e il giudice amministrativo ordina la conclusione del procedimento, con eventuale nomina del commissario ad acta.
Il Fatto
Il datore di lavoro proponeva, sulla base del Decreto Flussi, istanza per il rilascio del nulla-osta al lavoro subordinato come colf in favore di un cittadino pakistano. Il S.U.I. di Prato, rientrando la domanda nelle quote, rilasciava il nulla-osta il 19 maggio 2024. L’Ambasciata italiana in Pakistan non rilasciava però il visto d’ingresso.
Con l’art. 3 D.L. n. 145/2024, conv. in L. n. 187/2024, l’efficacia dei nulla-osta già rilasciati per i cittadini pakistani veniva sospesa fino alla conferma espressa del S.U.I. sull’esito delle verifiche, con parallela sospensione dei procedimenti di visto in corso. Il datore di lavoro diffidava la Prefettura a provvedere, senza ottenere riscontro, e proponeva ricorso per silenzio-inadempimento nei confronti del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G.-Prefettura di Prato e del Ministero degli Affari Esteri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 3 D.L. n. 145/2024. La sospensione dei nulla-osta già rilasciati opera per i Paesi individuati con decreto ministeriale; fino all’adozione di tale decreto, però, il legislatore considera immediatamente a rischio Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka. Per tali Stati la sospensione è dunque operativa dall’11 ottobre 2024 e impone alle Prefetture di effettuare i controlli previsti.
La questione centrale riguarda il termine entro cui il S.U.I. deve concludere le verifiche. L’art. 3 non ne prevede alcuno e non può applicarsi il termine di sessanta giorni dell’art. 22, comma 5.01, D. Lgs. n. 286/1998, perché la norma è espressamente derogatoria e introduce una regola opposta a quella dell’automatico rilascio. In assenza di indicazione specifica, il TAR richiama la propria giurisprudenza e quella del Cons. Stato, Sez. III, n. 8576 del 2022: i procedimenti in materia di immigrazione non sono svincolati da ogni termine, dovendosi rinvenire un limite residuale nell’art. 2, comma 4, l. n. 241/1990.
Su questa base il Collegio ritiene applicabile alle verifiche di cui all’art. 3, comma 2, il termine di 180 giorni. Nel caso concreto, dall’11 ottobre 2024 alla notifica del ricorso erano trascorsi più di otto mesi, senza che il S.U.I. avesse dato corso alle verifiche: sussiste quindi la dedotta inerzia procedimentale. La pretesa sostanziale dei ricorrenti si dirige correttamente verso il S.U.I., poiché solo dall’esito positivo dei suoi controlli dipende il successivo rilascio del visto.
Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR ordina al S.U.I. di concludere il procedimento di verifica e di trasmetterne gli esiti, ove positivi, all’ufficio consolare, assegnando il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento nomina commissario ad acta il Prefetto di Prato, con ulteriori sessanta giorni per provvedere. Le spese sono compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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