Associazione familiare per stupefacenti: legami di parentela non escludono il sodalizio (Cass. pen. Sez. VI n. 31036 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, i rapporti di parentela intercorrenti tra i sodali non escludono la configurabilità del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, quando si accompagnino a una stabile organizzazione, alla ripartizione dei ruoli e alla sistematica cooperazione nella realizzazione del programma criminoso. La partecipazione al sodalizio richiede un apporto individuale apprezzabile e non episodico, potendo risolversi anche in un contributo temporalmente limitato, purché dimostrativo dell’affectio societatis. In sede cautelare, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo alla data ultima dei reati-fine, ma postula una valutazione complessiva in cui il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti. È invece fondata la censura sul difetto dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., allorché il Tribunale del riesame non indichi le indagini ancora da svolgere né le concrete funzioni preventive della misura; tale vizio, tuttavia, non comporta annullamento se la misura trova autonoma giustificazione in una distinta esigenza cautelare.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato a un indagato la misura della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale per il riesame, in parziale riforma, aveva escluso le aggravanti dei commi 3 e 4 dell’art. 74, confermando nel resto il provvedimento genetico.

Successivamente il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia con gli arresti domiciliari, con modalità elettroniche di controllo. Avverso l’ordinanza del riesame la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione sulla mancata trasmissione integrale dei brogliacci, sull’insussistenza dei gravi indizi di associazione, sui singoli reati-fine e sulle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, ribadendo che al Tribunale del riesame vanno depositati, ai sensi degli artt. 309, comma 5, e 291, comma 1, cod. proc. pen., gli atti posti a fondamento della misura e non segmenti investigativi non utilizzati. La parte che lamenta l’omessa trasmissione non può limitarsi ad allegazioni generiche, ma ha l’onere di indicare quali documenti sarebbero stati omessi e di fornire la prova che contenessero elementi favorevoli.

Quanto ai gravi indizi, la Corte ricorda che il sindacato di legittimità è limitato al rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto, non potendo risolversi in una diversa valutazione delle risultanze, tanto meno delle intercettazioni, il cui apprezzamento è insindacabile se non quando manifestamente illogico (Sez. 3 n. 44938 del 2021; Sez. U n. 22471 del 2015).

Nel merito, l’elemento distintivo del delitto associativo rispetto al concorso di persone nel reato continuato di spaccio va individuato nell’esistenza di un’organizzazione che consenta la realizzazione del programma criminoso (Sez. 6 n. 17467 del 2018; Sez. 6 n. 18055 del 2018). L’ordinanza impugnata ha dato conto in modo esauriente della stabile base logistica, della precisa articolazione dei ruoli, della continuità dell’attività criminosa e della cassa comune, elementi che integrano l’affectio societatis e la stabilità del vincolo.

La Corte ritiene irrilevante il richiamo ai rapporti di parentela tra gli indagati, risultando questi pienamente compatibili con la configurazione del sodalizio. Parimenti irrilevante è l’esecuzione di un unico sequestro di stupefacente, non idoneo a scalfire il quadro indiziario complessivo.

Il quarto motivo è infondato: la prognosi di pericolosità, in materia di associazione finalizzata al traffico, ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati espressione della medesima professionalità, sicché la mera rescissione del vincolo non supera la presunzione relativa di attualità di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 16357 del 2021). È invece fondata la censura sul difetto dell’esigenza di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., ma il vizio non comporta annullamento, trovando la misura autonoma giustificazione nel pericolo di reiterazione. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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