Errore di fatto nel ricorso straordinario ex art 625 bis cpp (Cass. pen. Sez. 2 n. 8094 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile anche quando sia proposto dalla persona condannata nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, purché il giudizio davanti al giudice del rinvio prosegua esclusivamente per la determinazione del trattamento sanzionatorio, essendosi già formato il giudicato sull’an della responsabilità. L’errore di fatto rilevante per il rimedio straordinario deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, e deve essere decisivo, ovvero tradursi nell’erronea supposizione di un fatto realmente influente sull’esito del processo, con effettiva incidenza sul contenuto del provvedimento. Non sono invece deducibili gli errori di giudizio, gli errori di interpretazione di norme giuridiche e le mere censure che sollecitino una non consentita rivisitazione delle valutazioni operate dalla Corte, né l’omesso esame di motivi aggiunti non decisivi o implicitamente disattesi dal complessivo impianto motivazionale.
Il Fatto
Con sentenza dell’11 marzo 2025 la Sesta Sezione della Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Lecce nei confronti di un imputato per i reati di corruzione in atti giudiziari contestati ad alcuni capi d’imputazione, mentre aveva rigettato il ricorso con riguardo al medesimo reato per un ulteriore capo, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte territoriale per la sola rideterminazione della pena.
L’imputato, divenuto definitivo l’accertamento di responsabilità per il capo rigettato, aveva proposto ricorso straordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., deducendo che la decisione della Sesta Sezione fosse stata assunta sulla base di errori di fatto di natura percettiva. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che la consegna di una busta fosse avvenuta a favore di un giudice “prossimo a decidere” sull’istanza di revoca della misura cautelare, quando in realtà il provvedimento favorevole era già stato adottato due giorni prima, e che la busta contenesse denaro, circostanza non dimostrata secondo il ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso, richiamando il principio delle Sezioni Unite (sentenza Brunetto del 2012) per cui la legittimazione al ricorso straordinario spetta anche al condannato nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, quando i profili residui attengano solo alla determinazione del trattamento sanzionatorio. In tal caso, essendosi formato il giudicato sull’accertamento della responsabilità, la posizione dell’imputato si trasforma in quella di condannato, ancorché a pena ancora da determinare.
Nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che l’errore di fatto rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen. deve avere natura esclusivamente percettiva, derivare da una svista nella lettura degli atti del giudizio di legittimità ed essere decisivo. Quando la decisione abbia contenuto valutativo, o l’errore concerna l’interpretazione di norme giuridiche, si è al di fuori del perimetro del rimedio, trattandosi di errore di giudizio. Esclusa è anche la deducibilità degli errori percettivi commessi dal giudice di merito.
Quanto al primo errore denunciato, la Corte ha rilevato che la cronologia degli eventi era stata esattamente ricostruita nella stessa sentenza impugnata, la quale dava atto che la sostituzione della misura cautelare era avvenuta due giorni prima della consegna della busta. L’inciso erroneo sulla prossimità della decisione costituiva quindi un errore irrilevante e non decisivo, poiché la Corte aveva comunque valutato la condotta del ricorrente come intervento nella fase esecutiva del patto corruttivo, con piena consapevolezza delle finalità dell’accordo. La consegna della busta contenente denaro era stata ritenuta logicamente sintomatica di tale consapevolezza.
Con riguardo al preteso onere di allegazione, la Corte ha escluso che l’omessa menzione dei motivi aggiunti integrasse un errore percettivo. Le censure ivi contenute riassumevano argomentazioni già svolte nel ricorso e risultavano implicitamente disattese dal complessivo discorso giustificativo. L’omesso esame di motivi aggiunti non decisivi non integra errore di fatto rilevante, a condizione che le censure pretermesse siano state disattese dalla motivazione nel suo complesso. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile.
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Nota della Redazione
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