Improcedibile il ricorso per mancato deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26096 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che abbia dichiarato la notificazione della sentenza impugnata è tenuto a depositare la relata di notifica unitamente al ricorso, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.. La mancanza di tale adempimento determina l’improcedibilità del ricorso, senza che possa rilevare la circostanza che la notificazione risulti comunque confermata dalla controricorrente. Le uniche condizioni che escludono la sanzione sono rimaste limitate ai casi in cui la relazione di notificazione sia stata acquisita per impulso della controparte ovvero a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio, previa tempestiva istanza del ricorrente. Nei rapporti di lavoro la prescrizione dei crediti retributivi e la legittimazione passiva del datore restano questioni che il giudice di merito accerta con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se il ricorso è comunque inammissibile per ragioni processuali.
Il Fatto
La lavoratrice aveva convenuto in giudizio la datrice di lavoro chiedendo il pagamento di differenze retributive e trattamento di fine rapporto per complessivi euro 93.309,10, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Le prestazioni erano state rese, secondo la prospettazione attorea, presso la sede di una società familiare e, in seguito, presso l’abitazione di una familiare della convenuta.
La convenuta aveva contestato la ricostruzione, deducendo lo svolgimento sporadico e occasionale delle prestazioni, la propria carenza di legittimazione passiva per quelle rese in favore delle familiari e la prescrizione dei crediti. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, condannando la lavoratrice alle spese. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Consigliera delegata dal Presidente aveva formulato una proposta di definizione accelerata in termini di improcedibilità del ricorso, rilevando il mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, che la stessa ricorrente aveva dichiarato come notificata. Avverso la proposta la difesa ha presentato tempestiva istanza di decisione.
La Corte ha richiamato il principio di diritto espresso in funzione nomofilattica dalle Sezioni Unite n. 21349/2022, confermando che l’omesso deposito della relazione di notificazione integra il vizio processuale sanzionato dall’art. 369 cod. proc. civ. La ricorrente ha obiettato che anche la controricorrente aveva indicato la medesima data di notifica, ma la Corte ha ritenuto tale precisazione irrilevante e non idonea a impedire gli effetti del vizio.
Il collegio ha poi ribadito l’indirizzo secondo cui le uniche condizioni che consentono di escludere l’improcedibilità restano limitate ai soli casi in cui la relazione di notificazione sia stata comunque acquisita a seguito della trasmissione del fascicolo d’ufficio, previo tempestivo deposito della corrispondente istanza, ovvero a seguito dell’eventuale costituzione della parte controricorrente. Si tratta di eccezioni limitate alla disciplina processuale, dedotte in forza di specifiche ragioni di ordine sistematico, come affermato nella Cass. ord. n. 27883/2024.
Nel caso concreto la ricorrente ha trascurato, in modo non contestabile, l’onere di deposito impostole dall’art. 369 cod. proc. civ., senza che l’acquisizione della relata sia avvenuta per impulso della controparte o tramite il fascicolo d’ufficio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e alle ulteriori condanne di cui al dispositivo.
Nota della Redazione
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