Deposito telematico scartato per errore E0606 e rimessione in termini (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20516 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di deposito telematico di un atto processuale, ove all’esito della ricezione della ricevuta di accettazione sopraggiunga un messaggio contenente la comunicazione dell’errore E0606, il deposito deve ritenersi come mai avvenuto. Ne consegue che l’interessato deve immediatamente attivarsi, se il termine per l’incombente non è ancora scaduto, per eseguirlo nuovamente. Qualora il secondo deposito avvenga regolarmente solo dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c., la parte non può ottenere la rimessione in termini in ragione della sola tipologia di errore occorsa, dovendo il mancato rispetto del termine essere ascritto a causa imputabile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito il giudice di primo grado per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’utilizzo abusivo e reiterato dell’apposizione del termine ai contratti a tempo determinato stipulati con una pubblica amministrazione, presso cui aveva prestato attività come operatore agricolo a partire dal 1999. Il Tribunale di Agrigento aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Palermo, in riforma, aveva respinto la pretesa.

Avverso la sentenza di appello il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L’ente intimato non ha svolto difese. La questione decisiva non ha riguardato il merito del rapporto, ma la ritualità del deposito telematico del ricorso, essendo intercorso un messaggio di errore che ne aveva determinato lo scarto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato che il deposito del ricorso per cassazione, imposto dall’art. 369 c.p.c. a pena di decadenza entro venti giorni dal perfezionamento della notifica, è avvenuto tardivamente. Il termine ultimo per l’incombente era l’11 luglio 2023, mentre il nuovo deposito è stato eseguito il 13 luglio 2023.

Il ricorrente aveva riferito di aver eseguito un primo tentativo il 10 luglio 2023, con ricevuta di accettazione e di consegna, e di aver poi ricevuto una notifica di eccezione errore E0606, con scarto del messaggio. La Corte ha descritto le cause tipiche di tale errore: oggetto della mail privo della parola DEPOSITO in maiuscolo seguita da spazio e testo libero; file allegato “Atto.enc” rinominato, con modifica dell’estensione; formato del testo della mail in HTML anziché testo normale. In tutte queste evenienze il deposito è da qualificare come non avvenuto, perché la busta viene scartata dai controlli automatici e non raggiunge né il server ministeriale né la cancelleria.

La Corte ha escluso che l’accaduto integri una causa non imputabile. La comunicazione dell’errore è pervenuta il 10 luglio 2023 alle ore 12,25, come emerge dall’allegato prodotto dallo stesso ricorrente, lasciandogli a disposizione le intere giornate del 10 e dell’11 luglio 2023 per rimediare. Il mancato rispetto del termine è dunque dipeso dall’inerzia della parte nel riattivare la procedura.

Non ha mutato l’esito il richiamo alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 maggio 2024, relativa a una differente fattispecie di improcedibilità — il difetto della copia autentica del provvedimento impugnato — e riferita a giudizi anteriori alle pronunce che ne avevano ridotto l’ambito applicativo. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e senza statuizione sulle spese, non avendo la parte intimata svolto difese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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