La desistenza dal ricorso evidenzia il difetto sopravvenuto di interesse (TAR Toscana n. 1917 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui il ricorrente manifesti la volontà di non coltivare più il gravame, pur non essendo qualificabile come rinuncia al ricorso, evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione. Ne consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di una condizione dell’azione. La declaratoria prescinde dall’esame del merito dei motivi e non richiede l’accertamento della fondatezza dell’impugnazione. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione dello svolgimento complessivo dei fatti di causa.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Toscana la delibera della Giunta regionale n. 459 del 19.04.2022, con cui si è concluso il procedimento di provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto di un impianto geotermico di tipo binario, di potenza 9,999 MW, con opere connesse, da realizzarsi nel territorio di un Comune della provincia di Siena. Il ricorso investiva altresì i verbali della Conferenza di servizi del 16.02.2022 e del 22.03.2022, la deliberazione del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022 di rigetto dell’opposizione ministeriale, la successiva delibera della Giunta regionale n. 1036 del 12.09.2022, la deliberazione del Consiglio regionale n. 39 del 13.04.2021 e la delibera comunale n. 76 del 27.9.2017, oltre alle linee guida ministeriali del 2010.
Nel corso del giudizio il ricorrente, con atto depositato il 17 ottobre 2025, ha dichiarato di voler desistere dal ricorso. La questione che il Collegio si trova a risolvere attiene quindi alla qualificazione di tale atto e alle conseguenze processuali che ne derivano.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dalla qualificazione dell’atto depositato il 17 ottobre 2025. Il Collegio esclude che esso integri gli estremi della rinuncia al ricorso: la dichiarazione di desistenza non è sussumibile nello schema dell’atto abdicativo tipico, con le conseguenze che l’ordinamento vi ricollega.
La qualificazione corretta è quella dell’atto che manifesta il venir meno dell’interesse a coltivare il gravame. Il Collegio valorizza il dato sostanziale: la parte non chiede più una decisione sul merito, sicché la condizione dell’azione costituita dall’interesse non è più sussistente.
Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale non procede all’esame dei motivi di impugnazione, che restano assorbiti dalla sopravvenuta carenza della condizione dell’azione.
Sul piano delle spese, il Collegio dispone la compensazione tra le parti. La statuizione è motivata con riferimento allo svolgimento complessivo dei fatti di causa, e non alla soccombenza formale di alcuna delle parti.
Il dispositivo dichiara quindi il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensa le spese e ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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