Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e nomina del commissario ad acta (TAR Toscana n. 1900 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione nel termine è provvedimento equiparato alla sentenza passata in giudicato e può essere portato a esecuzione davanti al giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza. La giurisdizione del giudice amministrativo trova oggi fondamento nell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ricomprende tra gli “altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario” anche i decreti ingiuntivi non opposti. Decorso il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza esecuzione del titolo, il ricorso è fondato. In caso di ulteriore inadempienza va nominato commissario ad acta.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato, con decreto ingiuntivo n. 438/2023 del 27.11.2023 emesso dal Tribunale di Pisa, sez. lavoro, al pagamento in favore della parte ricorrente di € 1.080,00 a titolo di Compenso Individuale Accessorio (CIA), con riferimento a contratti di supplenza brevi e saltuari degli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, oltre interessi legali.

Il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo con decreto n. 1708 del 3 maggio 2024 per mancata opposizione nei termini. La parte creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato sul capitale ingiunto e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via preliminare la questione della esperibilità dell’ottemperanza nei confronti dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione. La soluzione è ormai pacifica nella giurisprudenza amministrativa e ha ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 4 del 1998, oltre ai richiamati arresti di Cons. Stato n. 372 del 1998 e n. 105 del 1996.

Il Collegio argomenta che il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o opposizione di terzo nei limiti dell’art. 656 cod. proc. civ.. Esso ha quindi valore di cosa giudicata agli effetti del ricorso per ottemperanza.

La soluzione è stata recepita dal codice del processo amministrativo, che con l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo sui ricorsi in materia di ottemperanza alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, categoria in cui rientrano i decreti ingiuntivi divenuti definitivi.

Nel caso concreto il decreto è stato dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione. Dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione, effettuata il 27 novembre 2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Dagli atti non risulta l’esecuzione del titolo quanto al capitale ingiunto. Il ricorso è pertanto accolto: il Ministero è ordinato a dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempienza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata. Le spese, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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