Alte professionalità degli enti locali e discrezionalità dell’organizzazione comunale (TAR Sicilia n. 1535 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’attuazione dell’art. 10 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di valorizzazione delle alte professionalità, non integra un obbligo specifico e puntuale a carico dell’ente locale. La relativa determinazione involge scelte ampiamente discrezionali nell’attività organizzativa dell’Amministrazione, chiamata a contemperare le proprie esigenze con i vincoli di bilancio. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto ai profili di manifesta illogicità e contraddittorietà, che devono essere puntualmente allegati e provati dal ricorrente. La censura che si limiti ad affermare in astratto il dovere dell’ente di istituire l’area delle alte professionalità e di inquadrarvi il legale dell’ente è generica e non incide sulla legittimità degli atti impugnati.
Il Fatto
La ricorrente è dipendente del Comune resistente dal 1990, assunta all’esito di un concorso pubblico per funzionario amministrativo con funzioni di avvocato e procuratore legale. L’ente ha poi istituito l’Ufficio legale e iscritto i dipendenti nell’elenco speciale degli avvocati degli enti pubblici, mantenendo nel tempo l’autonomia della struttura anche dopo le dimissioni dell’altro legale assunto.
Con deliberazione della Giunta municipale del 28 febbraio 2014 l’ente ha modificato il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvando il programma triennale del fabbisogno di personale e il piano annuale delle assunzioni. La ricorrente ha impugnato tale deliberazione, insieme alle successive determinazioni sindacali attuative, dolendosi della mancata individuazione dell’area delle alte professionalità e della mancata ricomprensione in essa della figura dell’avvocato dell’ente, con conseguente determinazione della retribuzione secondo i criteri delle posizioni organizzative anziché quelli delle alte professionalità. Ha proposto un unico motivo, articolato in violazione di legge, violazione del regolamento comunale ed eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e difetto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta in via preliminare l’istanza di riunione con il ricorso qualificato come motivi aggiunti, non ravvisando i presupposti di connessione oltre le mere questioni di diritto.
Nel merito, il Tribunale muove dalla richiamata disciplina contrattuale e dal regolamento comunale approvato nel 2012, che demanda alla Giunta l’individuazione delle competenze da valorizzare, del numero e della collocazione delle posizioni di alta professionalità, nonché delle risorse finanziarie e strumentali da assegnare.
Il passaggio decisivo è però di segno opposto rispetto alla tesi ricostruttiva della ricorrente. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 14761 del 2022 e n. 17332 del 2022), il TAR afferma che l’attuazione dell’art. 10 del C.C.N.L. non costituisce un obbligo specifico e puntuale per l’ente locale. Si tratta di scelte ampiamente discrezionali nell’attività organizzativa, che devono tenere conto delle esigenze dell’Amministrazione e dei vincoli di bilancio: un obbligo indiscriminato condurrebbe alla loro violazione.
Tale discrezionalità è sindacabile dal giudice amministrativo solo a fronte di manifeste illogicità e contraddittorietà. Nel caso concreto, la ricorrente si è essenzialmente limitata a sostenere che il Comune avrebbe dovuto prevedere l’area delle alte professionalità e inquadrarvi il legale dell’ente. Le censure sono pertanto generiche e non delineano profili puntuali di violazione di legge o di eccesso di potere idonei a incidere sulla legittimità degli atti gravati.
Il ricorso è quindi infondato e viene rigettato. Le spese sono compensate, tenuto conto della costituzione del Comune con memoria di mera forma.
Nota della Redazione
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