Destagionalizzazione degli stabilimenti balneari e limite paesaggistico (C.G.A.R.S. n. 250 del 30.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina regionale che consente ai concessionari di mantenere le strutture balneari per l’intero anno solare, al fine di svolgere le attività complementari alla balneazione, non preclude alla pubblica amministrazione la ponderazione degli interessi pubblici sensibili confliggenti, segnatamente la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Il parere ostativo della Soprintendenza, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, è soggetto a sindacato pieno del giudice amministrativo e deve motivare la sussistenza di concrete esigenze di salvaguardia di pregnanti caratteristiche del territorio. Ove tale motivazione sussista, il diniego opposto all’istanza di prosecuzione annuale è legittimo. La comunicazione di prosecuzione dell’attività, prevista dalla normativa regionale, è doverosa per ogni singolo anno e riapre i termini per l’esercizio dei poteri inibitori, senza che ciò integri un esercizio di autotutela.
Il Fatto
La società appellante gestiva uno stabilimento balneare stagionale su un litorale, in forza di un provvedimento autorizzativo del 2017 e di un parere favorevole della Soprintendenza limitato alla stagione estiva. Nel 2019 la società comunicava la volontà di proseguire l’attività di ristorazione e bar per l’intero anno, invocando la normativa regionale sulla destagionalizzazione. La Soprintendenza esprimeva parere non favorevole e lo Sportello Unico adottava un provvedimento di diniego con ordine di rimozione delle opere.
La società impugnava dinanzi al TAR Sicilia, che con la sentenza n. 1417/2021 rigettava i ricorsi nel merito, dopo averne dichiarato taluni profili inammissibili. Proponeva quindi appello al C.G.A.R.S., insistendo sulla pretesa di mantenere la struttura per l’intero anno solare.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio muove dall’art. 2, comma 1, L.R. n. 15/2005 e dall’art. 42 L.R. n. 3/2016, che consentono il mantenimento delle strutture balneari per tutto l’anno, estendendo la validità dei titoli abilitativi alla durata della concessione. Riconosce che la ratio della normativa è favorire la destagionalizzazione e la continuità imprenditoriale, con ricadute positive sui prezzi e sui fruitori del mare.
Tale interesse pubblico, tuttavia, non esclude la rilevanza degli interessi sensibili confliggenti. L’autorizzazione postula una valutazione discrezionale dell’amministrazione, chiamata a ponderare l’interesse economico del richiedente con la compatibilità dell’uso del territorio rispetto all’ambiente e al paesaggio. Il silenzio della legge regionale non impedisce, dunque, che tali interessi giustifichino la negazione dell’autorizzazione o la sua limitazione temporale. Il Consiglio richiama la propria sentenza n. 376 del 25 agosto 2017, che a sua volta aveva valorizzato il potere valutativo dell’amministrazione alla luce di apprezzabili interessi pubblici.
La Corte sottolinea la primaria rilevanza di questi interessi, desumibile dagli artt. 9 e 117, comma 2, lett. s), Cost. e, per la Regione Siciliana, dall’art. 14, lett. n), dello Statuto speciale. Il parere della Soprintendenza, pur discrezionale, è soggetto a sindacato pieno: deve motivare la salvaguardia di specifici e significativi scorci paesaggistici, senza trasformare la tutela in un “interesse tiranno”.
Nel caso concreto, il parere n. 13468 del 26 novembre 2019 aveva adeguatamente descritto le peculiarità del litorale, l’andamento della costa e la vista sulle isole. Il diniego è quindi legittimo e il quarto motivo infondato.
Quanto agli altri motivi, il Consiglio esclude che la comunicazione di prosecuzione del 2018 abbia formato un titolo implicito oggetto di autotutela: la comunicazione è doverosa per ogni anno e riapre i termini per i poteri inibitori. I motivi processuali sulla pretesa inammissibilità risultano irrilevanti, essendo la pretesa sostanziale infondata nel merito. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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