L’obbligo di provvedere in tempi certi prevale sul rinvio alla ripianificazione generale (C.G.A.R.S. n. 251 del 30.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta l’obbligo di provvedere su un’istanza di revisione del regime vincolistico impone all’amministrazione di concludere il procedimento in tempi congrui e certi. La scelta di rinviare la decisione all’espletamento di un procedimento di ripianificazione generale, pendente da anni e privo di tempistica predeterminata, viola l’effetto conformativo sotto il profilo procedimentale, anche se rientra nella discrezionalità dell’ente la tipologia di provvedimento da adottare. La decisione di estendere l’indagine geologica all’intero territorio costituisce scelta apodittica e non motivata, ove non si dia conto dello stato e dell’esatta ubicazione del vincolo nella specifica area. La motivazione postuma addotta in giudizio è inammissibile. La domanda risarcitoria per lesione di interesse legittimo pretensivo presuppone la prova della spettanza del bene della vita, non essendo il danno conseguenza automatica dell’annullamento.
Il Fatto
Il C.G.A.R.S., con sentenza n. 416 del 2016, aveva accolto l’appello avverso il rigetto del ricorso contro il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di revisione del regime vincolistico gravante su alcuni terreni, ordinando all’ente di concludere il procedimento con delibera consiliare che valutasse la richiesta e scegliesse tra variante e ripianificazione generale.
Il Consiglio comunale, con delibera n. 482 del 17 ottobre 2017, optava per la ripianificazione generale del territorio, già avviata e non conclusa. La società proprietaria impugnava la delibera innanzi al TAR Sicilia, che rigettava il ricorso. Proponeva quindi appello, chiedendo anche il risarcimento del danno da ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue l’effetto conformativo del giudicato sulla tipologia di provvedimento dall’effetto sul piano procedimentale. La sentenza n. 416/2016, resa su ricorso avverso il silenzio, non imponeva uno specifico contenuto decisorio: la scelta tra variante parziale e ripianificazione rientrava nella discrezionalità dell’amministrazione. Tuttavia, il giudicato esigeva la conclusione del procedimento in tempi congrui e certi.
Il rinvio della decisione alla revisione generale del P.R.G., pendente da anni e senza tempistica definita, contraddice tale obbligo. La statuizione è censurabile anche sul piano logico: l’interesse pubblico all’esatta individuazione della faglia tende a prevenire erronee decisioni edilizie, e non si comprende perché l’indagine geologica debba essere rinviata a un procedimento di più ampio respiro. La scelta appare apodittica e non motivata.
Il Collegio ribadisce che la motivazione è presidio di legalità sostanziale e non può essere integrata in giudizio mediante scritti difensivi, salvo che tramite atti del procedimento o provvedimento di convalida. L’integrazione postuma violerebbe anche il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, c.p.a. Il primo motivo è quindi fondato nei limiti indicati, mentre è infondata la censura sul mero errata corrige e quella per disparità di trattamento, mancando l’identità delle situazioni.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 7/2021: la responsabilità è aquiliana ex art. 2043 c.c. e richiede la lesione del bene della vita. Nel caso, manca la prova della spettanza del bene della vita, poiché residua discrezionalità tecnica e amministrativa sul riesame. Il danno non è conseguenza automatica dell’annullamento: la domanda è rigettata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.