Divieti puntuali su crinali tutelati legittimi per le stazioni radio base (Cons. Stato n. 1508 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I regolamenti comunali adottati ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 possono individuare specifici siti nei quali l’installazione di stazioni radio base è vietata, purché la limitazione risponda a concrete esigenze di tutela paesaggistica e ambientale e non si traduca in un divieto generalizzato idoneo a compromettere la copertura di rete. La nozione di sito sensibile non è circoscritta ai luoghi di affollamento o alla presenza di soggetti fragili, ma può ricomprendere aree connotate da peculiarità morfologiche, paesaggistiche e ambientali, come i crinali, individuate con criteri puntuali e non omogenei. L’assimilazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria opera sul piano della compatibilità urbanistica astratta e non attribuisce un diritto incondizionato all’installazione in ogni area, né esonera gli impianti dalla valutazione paesaggistica. Il diniego fondato sulla non conformità al piano è legittimo quando il piano stesso recepisce le prescrizioni dell’autorità paesaggistica e realizza un bilanciamento ragionevole tra tutela del territorio e interesse alla copertura del servizio.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune istanza di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base di telefonia mobile su un’area classificata dal piano comunale delle teleradiocomunicazioni come zona a insediamento vietato. La conferenza di servizi si conclude con diniego, motivato dalla collocazione del sito in zona esclusa dal piano e dalla sua ricaduta su un crinale di rilievo paesaggistico.
La società impugna il provvedimento e gli atti del piano davanti al TAR, che respinge il ricorso. Propone quindi appello, censurando segnatamente il difetto di motivazione, l’interpretazione della nozione di sito sensibile, la ritenuta inapplicabilità della disciplina urbanistica e paesaggistica alle stazioni radio base e la violazione delle regole sulla concorrenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il primo motivo osservando che la struttura del piano — delibera, norme tecniche e allegati cartografici — è tipica degli strumenti pianificatori e non è di per sé irragionevole. Le N.T.A. suddividono il territorio in zone differenziate, e una volta individuata mediante gli allegati quella di riferimento la conclusione è evidente: la stessa società, tramite il proprio tecnico, ha riconosciuto che l’impianto ricade nelle aree ad insediamento vietato. La motivazione del diniego non è quindi apparente.
Quanto alla nozione di sito sensibile, il Consiglio di Stato ribadisce che la potestà regolamentare comunale non può introdurre divieti generalizzati basati su mere classificazioni urbanistiche astratte. Nel caso concreto, tuttavia, il piano articola le zone con regole differenziate e non determina alcuna preclusione generalizzata. Le zone rosse sono poche e puntuali — i crinali, il sito monumentale e il nucleo storico — e coincidono con le aree individuate dalla Soprintendenza in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS. I crinali costituiscono elementi morfologici specifici e possono qualificarsi come siti specifici ai fini del corretto insediamento, senza che ciò integri un divieto generalizzato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione secondo cui i regolamenti possono contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio, purché sia garantita una localizzazione alternativa degli impianti; richiama altresì la decisione che ha escluso l’esistenza di divieti generalizzati in un piano articolato in aree sensibili, zone di installazione condizionata, zone di attrazione e zone neutre.
Il quarto motivo è respinto con fermezza: la tesi della deregolamentazione totale delle stazioni radio base contrasta con lo stesso art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che presuppone un vaglio urbanistico-territoriale. L’assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria vale sul piano della compatibilità astratta, non quale autorizzazione indiscriminata: un traliccio di diciotto metri è manufatto evidente e richiede una valutazione concreta, anche paesaggistica. La visibilità costituisce elemento fisico e percettivo rilevante nel bilanciamento degli interessi. Infine, le censure sulla concorrenza sono dichiarate assertive: il diniego risponde a ragioni paesaggistiche e il piano non impedisce l’accesso di nuovi operatori. L’appello è rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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