Destinazione a parco urbano non espropriativa e sindacato estrinseco sulle scelte di pianificazione urbanistica (Cons. Stato n. 4834 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione urbanistica a parco urbano non integra un vincolo espropriativo o a contenuto espropriativo quando mira a disciplinare, mediante zonizzazione, l’intero territorio o parte rilevante di esso: essa ha natura conformativa, non comporta perdita definitiva della proprietà e impone limitazioni agli interventi edilizi in funzione dell’interesse pubblico, salvo che si traduca in ablazione dei suoli. Le determinazioni in materia di pianificazione urbanistica godono di ampia discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo per palesi elementi di illogicità o irrazionalità apprezzabili ictu oculi, restando estraneo al giudizio l’apprezzamento della condivisibilità delle scelte, profilo di merito. L’art. 13 della legge n. 241 del 1990 esclude l’applicabilità delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale agli atti di pianificazione urbanistica, anche quando la variante riguardi un ambito circoscritto, ove abbia contenuto generale. Il principio di divieto di aggravio procedimentale consente di richiamare il documento preliminare e la Valsat già prodotti quando il contesto conoscitivo non sia mutato.
Il Fatto
La società appellante era proprietaria di un’area inserita, nel previgente PSC del Comune, nel sub ambito destinato a funzione prevalentemente residenziale e soggetta a Piano Urbanistico Attuativo. Dopo l’archiviazione del procedimento relativo al PUA, l’Amministrazione comunicava l’intervenuta scadenza del POC e avviava l’iter del nuovo PSC, riclassificando l’area come destinata a parco urbano o suburbano in previsione.
La società impugnava gli atti della variante dinanzi al TAR Emilia Romagna, che respingeva il ricorso con la sentenza n. 287/2021. Proponeva quindi appello, censurando la mancata sospensione in attesa di altro giudizio pendente, l’erronea valutazione dei presupposti e i vizi del procedimento di variante. Il Comune eccepiva l’inammissibilità per carenza di interesse, richiamando una precedente pronuncia del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio soprassiede dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, stante l’infondatezza dell’appello nel merito, ed esamina congiuntamente i motivi per connessione logica. Il punto di partenza è la statuizione della sentenza n. 5466 del 2023, con cui il Consiglio di Stato aveva qualificato la richiesta di riapertura del procedimento come istanza di autotutela, rilevando che, a fronte dell’inerzia dei soggetti attuatori, sarebbe stato possibile presentare un nuovo progetto entro i termini di validità del POC.
Poiché un nuovo PUA non è stato presentato, le prescrizioni del POC non possono ritenersi efficaci, indipendentemente dalle decadenze imposte dalla legge urbanistica regionale. La prospettazione del primo motivo, a fronte di statuizioni passate in giudicato, è dunque infondata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce l’ampiezza della discrezionalità pianificatoria e il carattere estrinseco del sindacato giurisdizionale, richiamando il proprio indirizzo (Cons. Stato n. 7187 del 2024; n. 7787 del 2024). La scelta appare logica e ragionevole, considerata la condizione di pregio ambientale dell’area e il sistema vincolistico che la caratterizza; l’Amministrazione ha motivato in ordine alla funzione di cuscinetto ambientale e ha operato una valutazione comparativa tra interesse pubblico e privato.
Il terzo motivo è respinto: la variante specifica si intersecava con quella generale, in ottemperanza alle statuizioni della sentenza n. 51 del 2019; il richiamo al documento preliminare e alla Valsat già prodotti risponde al principio di divieto di aggravio procedimentale, non essendo intervenute modifiche nel contesto. Non sussiste violazione dei diritti partecipativi, poiché l’art. 13 della legge n. 241 del 1990 sottrae gli atti di pianificazione ai moduli partecipativi.
Da ultimo, la destinazione a parco urbano non integra un vincolo espropriativo: secondo l’indirizzo richiamato (Cons. Stato n. 7183 del 2024), i vincoli a verde pubblico hanno natura conformativa quando disciplinano l’intero territorio o parte rilevante e non comportano ablazione dei suoli. L’appello è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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