Il mantenimento della destinazione produttiva dell’area rientra nella discrezionalità pianificatoria del Comune (Cons. Stato n. 4815 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le scelte di destinazione urbanistica di un’area rientrano nella discrezionalità più ampia riconosciuta all’amministrazione comunale in sede di pianificazione del territorio. Il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto ai vizi procedimentali, agli errori di fatto, alla manifesta illogicità e all’irragionevolezza, senza che possa spingersi a sostituire le valutazioni di merito riservate alla pubblica amministrazione. La decadenza del piano attuativo e la presenza di altri lotti inedificati nel comparto non valgono, da sole, a dimostrare l’irragionevolezza della scelta di mantenere la classificazione produttiva, quando questa trovi fondamento nella vocazione industriale della zona e nella necessità di completare le opere di urbanizzazione e di reperire gli standard del comparto. In presenza di una motivazione adeguata e di una sostanziale coerenza con la situazione di fatto dei luoghi, l’atto di pianificazione supera il vaglio di legittimità.

Il Fatto

La ricorrente e la sorella comproprietarie di un’area nel territorio comunale di Soave, classificata dal PRG vigente come produttiva “D1.2” e ricompresa in un ambito interessato da un PIP del 1976 ormai decaduto, chiedevano al Comune di approvare una variante per eliminare ogni potenzialità edificatoria del fondo, in coerenza con le finalità di contenimento del consumo di suolo della l.r. n. 4 del 2015. Il Consiglio comunale respingeva le istanze con due deliberazioni, la prima delle quali rilevava che gli immobili erano ricompresi in un piano attuativo attuato solo in parte e non ancora completato e collaudato.

La proprietaria impugnava gli atti davanti al TAR per il Veneto, che respingeva il ricorso. Avverso la sentenza proponeva appello, deducendo l’errata valutazione della documentazione e l’alterata ricostruzione della realtà urbanistica della zona, oltre all’omesso esame di circostanze ritenute determinanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene dirimente il rilievo che la scelta di mantenere l’area in Zona produttiva rientra nei limiti fisiologici della discrezionalità pianificatoria, sindacabile solo per vizi procedimentali, errori di fatto, manifesta illogicità e irragionevolezza. Nel caso concreto non emerge alcun profilo di evidente irragionevolezza né di contrasto con la situazione di fatto.

La Corte chiarisce che la scelta comunale è immune dalle censure anche a prescindere dai plurimi rilievi dell’appellante sulla decadenza del piano attuativo del 1976 e sulla presenza di altri lotti inedificati nel comparto. Resta insuperabile la valutazione dell’amministrazione secondo cui il lotto si trova in una zona territoriale omogenea con vocazione produttiva, industriale, commerciale e artigianale e risulta destinato a opere di urbanizzazione afferenti all’intero comparto.

Il Collegio sottolinea che il Comune ha riscontrato le osservazioni della parte privata, confermando espressamente la propria scelta all’esito di quella valutazione. La coerenza con la situazione dei luoghi emerge dalla documentazione, in particolare dalla fotografia aerea prodotta in primo grado, da cui risulta evidente il carattere industriale dell’area.

Nel percorso argomentativo il Consiglio richiama il consolidato orientamento della Sezione sull’ampia discrezionalità delle scelte pianificatorie, confermato in epoca recente. In particolare, Cons. Stato, Sez. IV, n. 6427 del 2024 qualifica il disegno urbanistico come espressione di un potere che investe anche le opzioni inerenti allo sviluppo socioeconomico; in senso analogo, Cons. Stato, Sez. IV, n. 10731 del 2022 riconduce le scelte di pianificazione a un’amplissima valutazione discrezionale insindacabile nel merito.

In presenza di una motivazione adeguata e di una sostanziale coerenza con la situazione di fatto, il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle di merito dell’amministrazione. Da ciò discende il rigetto dell’appello, con nulla disposto sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte vittoriosa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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