Revocazione inammissibile se manca la riproposizione dei motivi rescissori (Cons. Stato n. 4809 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione è retto dal principio di autosufficienza e deve contenere, oltre alla domanda di revocazione della sentenza, anche la domanda di decisione sull’originario ricorso, con la riproposizione degli specifici motivi. Esso è pertanto inammissibile quando si limiti alla sola fase rescindente, senza articolare le censure destinate alla fase rescissoria. Il generico richiamo ai motivi già dedotti nei precedenti gradi di giudizio non soddisfa tale onere, perché sussiste autonomia tra le istanze del giudizio di revocazione e quelle del giudizio conclusosi con la decisione impugnata. La lacuna del ricorso introduttivo non può essere colmata con la memoria difensiva, in ragione della natura eccezionale e a critica vincolata del mezzo.

Il Fatto

Il ricorrente, già proprietario di un compendio immobiliare ricompreso in un ambito urbanistico del Comune di Roma e titolare della società che vi aveva aderito, aveva chiesto al TAR Lazio il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal ritardo nell’approvazione del programma integrato di intervento. Il Tribunale, con sentenza n. 3889 del 2022, aveva respinto nel merito le domande risarcitorie.

L’appello proposto al Consiglio di Stato veniva dichiarato irricevibile per tardività, sul presupposto che il termine decadenziale dell’art. 30, comma 4, cod. proc. amm. fosse maturato ben prima della notificazione del ricorso risarcitorio. Il ricorrente ha quindi promosso revocazione ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., deducendo un errore di fatto revocatorio: il procedimento non sarebbe stato definibile già nel 2013, ma solo dopo gli adempimenti istruttori intervenuti tra il 2017 e il 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, senza esaminare nel merito l’errore di fatto dedotto. Il richiamo è a un orientamento costante: il giudizio di revocazione si articola in una fase rescindente e in una fase rescissoria, destinate a confluire in un atto unitario, sicché la domanda deve contenere tutti i requisiti necessari per consentire al giudice la pronuncia definitiva (Cons. St., sez. V, n. 6834 del 2024; Cons. St., sez. VII, n. 6493 del 2024).

Nel caso concreto il ricorrente ha individuato i motivi a sostegno della domanda rescindente, ma non ha riproposto testualmente le censure relative alla fase successiva all’annullamento della sentenza. Il Collegio esclude che possa supplire il generico richiamo ai motivi del ricorso di primo grado e di appello contenuto nel gravame (Cons. St., sez. IV, n. 8355 del 2023).

Il Collegio aggiunge un ulteriore argomento: non è possibile rifarsi alla domanda proposta nel processo da cui è derivata la sentenza impugnata, perché sussiste autonomia tra le istanze del giudizio di revocazione e quelle avanzate nel giudizio conclusosi con la decisione asseritamente viziata (Cons. St., sez. II, n. 5607 del 2020).

La modalità espositiva prescelta non consente di apprezzare compiutamente il contenuto delle censure e integra un difetto di specificità, in contrasto con la natura eccezionale e a critica vincolata del mezzo. Né la lacuna può essere colmata con la memoria difensiva, come pretenderebbe il ricorrente.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese in favore del Comune resistente e liquidazione in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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