Ordine di demolizione atto vincolato e nessun affidamento in area vincolata (TAR Sicilia n. 2912 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera abusiva costituisce atto dovuto e vincolato, ancorato alla sola constatazione dell’abuso, e non richiede né la comunicazione di avvio del procedimento né una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione, neppure quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dalla realizzazione. Il diniego di sanatoria fondato sull’insanabilità dell’intervento in area vincolata è provvedimento a contenuto vincolato: l’eventuale omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non ne determina l’invalidità ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. In presenza di opere realizzate in area paesaggisticamente vincolata non può configurarsi alcun legittimo affidamento in capo al privato, trattandosi di situazione contra legem. Il diritto all’abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all’art. 8 CEDU, non ha portata assoluta e non incide sulla legittimità del provvedimento repressivo, rilevando semmai in sede di esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha negato la sanatoria richiesta ai sensi della legge n. 326/2003 per una casetta a una elevazione fuori terra, e la successiva ordinanza di demolizione e rimessione in pristino adottata ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il diniego recepisce il parere contrario della Soprintendenza, che a distanza di quasi diciannove anni ha rigettato la richiesta di condono sull’immobile, nel frattempo acquistato dal ricorrente che vi ha trasferito la residenza e l’ha adibito ad abitazione del proprio nucleo familiare.

Gli atti presupposti erano già stati gravati con separato ricorso, rigettato con sentenza del medesimo TAR, avverso la quale pende appello. Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione, la lesione del legittimo affidamento e l’invalidità derivata dai provvedimenti della Soprintendenza. Il Comune si è costituito eccependo la natura vincolata degli atti e l’insanabilità dell’opera in area vincolata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta tutte le censure muovendo da un dato assorbente: l’intervento ricade in area vincolata ed è quindi non sanabile ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), della legge n. 47/1985. Da qui la natura vincolata del diniego di condono e la conseguente irrilevanza dei vizi procedimentali dedotti.

Quanto alla partecipazione, il TAR rileva che il Comune ha comunque notificato i motivi ostativi e ricevuto le osservazioni, riportandole nel provvedimento. Anche a prescindere, l’omissione del preavviso di rigetto non inficia un provvedimento vincolato per effetto dell’art. 21-octies, secondo comma, della legge n. 241/1990. La motivazione è ritenuta adeguata perché richiama la normativa, il parere della Soprintendenza, la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 e il rapporto tecnico dell’Ufficio Condono: per un atto vincolato basta l’indicazione degli abusi e delle norme violate.

Il legittimo affidamento non è configurabile. L’ordine di demolizione è atto vincolato che non richiede comparazione con l’interesse privato, come affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017 e dalle pronunce gemelle n. 8 e 9 del 2017. Il tempo trascorso non radica alcuna aspettativa su una situazione contra legem, e il ricorrente era consapevole dell’assenza del titolo e dei vincoli. È esclusa l’applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, che riguarda gli interventi eseguiti su titolo poi annullato, non l’opera abusiva sin dall’origine.

Quanto alla comunicazione di avvio, il Collegio richiama Consiglio di Stato n. 10484 del 29 novembre 2022 e Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3707 del 2022: l’ordine di demolizione è misura sanzionatoria dovuta, non richiede apporto partecipativo né valutazione dell’interesse pubblico. L’invalidità derivata è respinta perché gli atti presupposti sono stati confermati dalla sentenza del TAR sul punto.

Sul diritto all’abitazione il Tribunale richiama TAR Sicilia n. 2293 del 2022, Consiglio di Stato n. 1253 del 6 febbraio 2023 e la giurisprudenza CEDU (Kaminskas c. Lituania): l’ordine di demolizione non viola l’art. 8 CEDU e il diritto alla casa non è assoluto. Le condizioni personali rilevano solo in fase esecutiva, non sulla legittimità dell’atto. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *