Motivazione apparente e travisamento per omissione con onere di allegazione (Cass. pen. Sez. I n. 32602 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile solo quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione. Grava sul ricorrente l’onere di enunciare le prove pretermesse e la loro incidenza sull’accertamento, indicando l’atto processuale, il dato incompatibile con la ricostruzione della sentenza, la prova della sua verità e le ragioni per cui esso compromette in modo decisivo la coerenza dell’impianto argomentativo. Il giudice di merito deve dar conto degli elementi che ritiene rilevanti, non di quelli che non reputa tali. La valutazione delle risultanze processuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito e la mera prospettazione di una diversa lettura non integra il vizio di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 15 ottobre 2025, ha assolto l’imputato dal reato di ricettazione della pistola calibro 9×21 usata per il tentato omicidio delle persone offese, ha dichiarato estinto per prescrizione il delitto di detenzione e porto in luogo pubblico della stessa arma e del munizionamento e ha confermato la condanna per il tentato omicidio, rideterminando la pena in anni sei di reclusione, con conferma delle statuizioni civili.
I fatti risalgono al 6 marzo 2016 e si collocano in un locale di San Felice del Circeo, dove, a seguito di una lite, le due persone offese venivano attinte ciascuna da quattro colpi d’arma da fuoco di grosso calibro. Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi, tutti incentrati su asseriti vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo sulla mancata valutazione degli esiti della rinnovazione dibattimentale disposta in appello. Il ricorrente assumeva che, avendo la Corte territoriale disposto la rinnovazione, avesse per ciò stesso riconosciuto l’essenzialità delle prove; nulla di ciò, tuttavia, emergeva dalla motivazione. La Suprema Corte rileva la genericità della doglianza: il ricorrente non ha individuato lo specifico elemento acquisito ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen. la cui valutazione sarebbe stata pretermessa, né ha illustrato la sua decisività.
Il principio richiamato è consolidato: il giudice di merito deve dar conto degli elementi che ritiene rilevanti, non di quelli che non reputa tali. La mancata valutazione di una prova costituisce vizio di motivazione solo se l’elemento è essenziale e, ove valutato, avrebbe condotto a una decisione di segno contrario. L’onere di evidenziare tale rilevanza grava su chi eccepisce la pretermissione.
Quanto al secondo e al terzo motivo, concernenti i tabulati telefonici e la collocazione spazio-temporale del cellulare in uso all’imputato, la Corte ribadisce il perimetro del sindacato di legittimità: l’indagine è circoscritta a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito. Il dato delle celle agganciate non è stato valutato isolatamente, ma insieme alle dichiarazioni delle vittime, a quelle dei presenti e alle riprese delle videocamere di sorveglianza.
Il quarto motivo, relativo all’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, al movente e alla possibilità di riconoscere l’aggressore, è dichiarato inammissibile: le osservazioni critiche mirano ad accreditare una versione alternativa, operazione inibita in sede di legittimità. La Corte ricorda l’onere, a pena di inammissibilità, di identificare l’atto processuale, il dato incompatibile, la prova della sua verità e la portata eversiva dell’ordito motivazionale.
Anche il quinto motivo è inammissibile: le conversazioni intercettate non valutate non presentano alcun dato di decisività idoneo a sovvertire la decisione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e annotazione ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.