Detenzione hashish e uso personale motivazione non illogica su spaccio (Cass. pen. Sez. III n. 32498 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia e dell’entità della sostanza. Il diniego della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è censurabile in cassazione solo se il ricorrente deduce il difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato d’ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa, indicandone i presupposti legittimanti.
Il Fatto
La Corte di appello di Potenza, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Lagonegro, aveva ridotto la pena irrogata all’imputato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L’imputato ricorre per cassazione deducendo tre motivi: la mancata valutazione dei criteri di giudizio sulla detenzione ad uso personale; l’inidoneità del narcotest e delle dichiarazioni difensive a provare il fine di spaccio; il diniego della causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente assumeva di essere consumatore abituale e che la scorta di stupefacente rinvenuta coprisse due mesi di consumo personale, contestando la destinazione a cessione ritenuta dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
La Sezione III dichiara il ricorso manifestamente infondato. I primi due motivi sono giudicati generici e rivalutativi, poiché i giudici di merito hanno ricostruito il fatto in modo coerente: l’imputato, in auto con altro soggetto, era stato trovato nella disponibilità di trecento grammi di hashish occultati sotto la ruota di scorta.
I giudici di merito, senza escludere l’uso personale, hanno ritenuto che parte dello stupefacente fosse destinata alla cessione. La Corte richiama gli indici valorizzati: il dato ponderale significativo, il decadimento della sostanza con il tempo e la somma sborsata, eccessiva per chi si era dichiarato disoccupato da anni. Si tratta di motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria.
Sul piano del metodo probatorio, la Corte ribadisce che per le condotte dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non serve l’accertamento peritale della sostanza, potendo bastare il narcotest, purché il giudice motivi sugli elementi univocamente significativi della tipologia e dell’entità, richiamando Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio. L’onere risulta assolto nel caso concreto.
Il terzo motivo è inammissibile perché nuovo rispetto all’atto di appello. La richiesta dell’art. 131-bis cod. pen. può essere proposta per la prima volta in legittimità solo come censura del difetto di motivazione della sentenza d’appello che non abbia rilevato ex officio, ex art. 129 cod. proc. pen., la causa di non punibilità, sempre che siano indicati i presupposti legittimanti (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano). Condizione non ricorrente.
La Corte rileva inoltre che il ricorrente non ha rappresentato alcuna condotta susseguente da valorizzare, richiamando Sez. 2, n. 396 del 17/11/2023, dep. 2024, Maiocchi, che ammette la valutazione della circostanza sopravvenuta solo se i presupposti siano immediatamente rilevabili dagli atti. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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