La destinazione extra-agricola non esclude il contributo consortile di bonifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 7806 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di contribuire alle opere di bonifica, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 r.d. n. 215/1933, grava sul proprietario dell’immobile situato nel comprensorio consortile, a prescindere dalla natura agricola o extra-agricola del fondo, che è ininfluente ai fini della legittimità dell’imposizione. L’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera una presunzione iuris tantum di vantaggiosità e specificità del beneficio fondiario, che incombe al consorziato l’onere di superare dimostrando la mancanza di benefici immediati e diretti.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento notificata nel 2015 per la riscossione dei contributi consortili dovuti al Consorzio di Bonifica Maremma Etrusca per l’anno 2014, relativamente a una centrale termoelettrica. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio confermava la sentenza di primo grado, ritenendo l’atto impositivo legittimo, adeguatamente motivato e fondato sul piano di classifica e di contribuenza, nonostante la società avesse allegato una perizia di parte a sostegno dell’assenza di beneficio fondiario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando congiuntamente i primi tre motivi di ricorso concernenti la violazione dell’art. 860 c.c. e degli artt. 1, 10 e 11 del r.d. n. 215/1933, ha ribadito il consolidato principio per cui la natura agricola o extra-agricola dell’immobile è ininfluente ai fini della legittimità dell’imposizione contributiva. Il richiamo alle Sezioni Unite n. 968 del 1998 chiarisce come l’equilibrio idraulico del territorio coinvolga l’intero comprensorio: un argine o un canale di scolo difendono indistintamente tutti gli immobili, siano essi agricoli o convertiti a destinazione industriale o civile, rendendo così il beneficio dell’opera di bonifica intrinseco e specifico per tutti i fondi ricompresi nel perimetro di contribuenza.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che l’adozione del piano di classifica genera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica, con conseguente inversione dell’onere probatorio a carico del consorziato. Quest’ultimo, per contestare il contributo, deve fornire la prova contraria dell’assenza di benefici immediati e diretti per il proprio fondo, prova che nel caso di specie è stata ritenuta insufficiente dai giudici di merito. Il semplice fatto che la società provvedesse autonomamente alla gestione dei propri scarichi idrici non è stato considerato elemento dirimente, a fronte dell’accertamento fattuale sulla presenza di fossi e canali di scolo a monte, essenziali per la tutela degli immobili a valle.
La Corte ha poi disatteso la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c., osservando che la valutazione delle prove introdotte dalle parti e l’attribuzione di maggior forza di convincimento ad alcune rispetto ad altre rientrano nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Infine, sul quarto e quinto motivo, concernenti la contestazione dei criteri di determinazione del quantum e la pretesa distinzione tra rendita del suolo e del soprassuolo, la Corte ha ritenuto le censure inammissibili, poiché veicolavano un sindacato di merito sulla discrezionalità riservata all’ente impositore nella selezione dei parametri per la quantificazione dei contributi, sindacato precluso al giudice di legittimità.
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Nota della Redazione
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