Indetraibilità IVA per operazioni soggettivamente inesistenti: la buona fede non si presume dalla regolarità contabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 7532 del 29.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione dell’IVA è escluso in quanto la fattura è emessa da un soggetto che non è stato controparte del rapporto, ma il relativo diniego costituisce un’eccezione al principio di neutralità dell’imposta. L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una frode; assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Non assumono rilievo, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci, essendo circostanze pienamente compatibili con il modello di frode. Il giudice di merito è tenuto a valutare gli elementi indiziari offerti dall’Amministrazione non atomisticamente ma nel loro insieme, potendo i singoli fatti assumere maggior valore probatorio se considerati unitariamente.

Il Fatto

La società contribuente impugnava tre avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’illegittima detrazione dell’IVA in relazione a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, relative ad acquisti di materiali elettronici da tre società fornitrici. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello della società, ritenendo non dimostrata la conoscenza o conoscibilità della frode. Il giudice d’appello valorizzava la circostanza che l’acquirente aveva verificato l’esistenza e l’operatività dei fornitori e che l’attività veniva svolta esclusivamente tramite internet. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con cui l’Amministrazione deduceva la violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. e dell’art. 19 d.P.R. 633/1972. I giudici di legittimità hanno richiamato il principio secondo cui l’Amministrazione ha l’onere di provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario, dimostrabile anche in via presuntiva mediante elementi oggettivi e specifici. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria di aver impiegato la diligenza massima esigibile, non rilevando la regolarità contabile o l’effettività dei pagamenti, circostanze “pienamente compatibili con il modello di frode fiscale”.

La Corte ha precisato i limiti del sindacato di legittimità in tema di prova presuntiva, richiamando il proprio orientamento per cui la violazione dell’art. 2729 c.c. è prospettabile solo quando il giudice fondi la presunzione su fatti privi di gravità, precisione e concordanza, e non quando la critica si risolva in una diversa ricostruzione fattuale. Ha inoltre affermato che può essere censurata per violazione di legge la sentenza che escluda la rilevanza probatoria dei singoli indizi valutati atomisticamente, omettendo la verifica del loro valore complessivo.

Nel caso di specie, la CTR non aveva valutato numerosi elementi dedotti dall’Amministrazione — quali l’assenza di sede, di utenze e di siti web delle fornitrici, l’omissione di versamenti — limitandosi a valorizzare la consegna delle merci, i pagamenti e la titolarità delle partite IVA, elementi ritenuti dalla Corte del tutto irrilevanti perché funzionali alla frode. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà procedere a una nuova valutazione alla luce dei principi enunciati. Il secondo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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