Devoluzione gratuita delle reti gas alla scadenza senza obbligo di retrocessione della remunerazione tariffaria (TAR Lazio n. 197 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni di distribuzione del gas naturale, la scadenza naturale del rapporto concessorio determina l’automatica devoluzione gratuita dei cespiti in favore dell’ente locale concedente, purché la scadenza maturi prima della cessazione effettiva dell’affidamento, secondo l’art. 7, comma 1, del D.M. n. 226/2011. L’iscrizione dei beni nel patrimonio dell’ente ha efficacia meramente dichiarativa e non costituisce titolo idoneo a produrre l’effetto traslativo. In assenza di una espressa pattuizione o di una specifica previsione legale, il concessionario che prosegue il servizio in proroga è tenuto unicamente al pagamento del canone concessorio, non anche alla retrocessione della remunerazione tariffaria del capitale investito, che spetta esclusivamente a chi ha effettivamente sostenuto i costi di realizzazione degli impianti. L’art. 8, comma 3, del D.M. n. 226/2011 non si applica ai rapporti con i concessionari individuati con le gare d’ambito.
Il Fatto
Il Comune di Silvi, con ricorso in riassunzione successivo alla declinatoria di giurisdizione pronunciata dal Tribunale civile di Teramo, chiedeva l’accertamento della scadenza della concessione del servizio di distribuzione del gas in favore di Italgas Reti S.p.A. a far data dal 22.08.2010 e la condanna del gestore alla corresponsione delle somme percepite a titolo di remunerazione sul capitale netto investito sui cespiti di località, divenuti di proprietà comunale per effetto della devoluzione gratuita. La concessione era stata originariamente stipulata nel 1976 e successivamente modificata con atti aggiuntivi del 1986 e del 2004.
Il Comune sosteneva che, alla scadenza del rapporto, le reti realizzate con finanziamenti pubblici fossero passate automaticamente nella sua proprietà e che Italgas, continuando a percepire dall’Autorità di regolazione la componente tariffaria relativa al capitale investito, fosse tenuta a riversarla all’ente concedente, anche ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.M. n. 226/2011. Italgas Reti S.p.A. contestava la ricostruzione, negando che la mera scadenza naturale avesse prodotto l’effetto devolutivo, essendo il servizio proseguito in regime di proroga, e comunque escludendo qualsiasi obbligo di retrocessione oltre il canone contrattualizzato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente scrutinato la posizione processuale di Pescara Energia S.p.A., qualificandola come interventore su istanza di parte ai sensi dell’art. 106 c.p.c., e ha ritenuto ammissibile la produzione documentale di Italgas del 30.01.2026, richiamando il principio per cui, in tema di translatio iudicii, le preclusioni processuali operano in base al rito del giudice munito di giurisdizione, senza che l’art. 39 c.p.a. consenta una trasposizione meccanica del sistema di decadenze del processo civile.
Nel merito, il Collegio ha accertato che la concessione era giunta alla scadenza naturale il 21.06.2012, e non il 22.08.2010 come sostenuto dal Comune, in ragione della proroga ex lege disposta dall’art. 23, comma 4, del D.L. n. 273/2005, che ha esteso il termine di durata delle concessioni rientranti nel piano di metanizzazione del Mezzogiorno fino al dodicesimo anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 164/2000. Il secondo atto aggiuntivo del 2004, richiamando l’art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 164/2000, aveva espressamente previsto che il rapporto sarebbe proseguito fino alla fine del periodo transitorio, recependo così il nuovo quadro normativo.
Quanto alla devoluzione dei beni, la sentenza ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la proprietà dei cespiti si trasferisce all’ente concedente alla scadenza naturale della concessione, purché questa intervenga prima della cessazione effettiva dell’affidamento. L’iscrizione dei beni nel patrimonio comunale del 18.04.2018 ha efficacia meramente dichiarativa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, e non vale a produrre effetti costitutivi. La scadenza del 21.06.2012 è pertanto il momento in cui la devoluzione gratuita si è verificata.
La Corte ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento della remunerazione tariffaria, ritenendo l’art. 8, comma 3, del D.M. n. 226/2011 inconferente, in quanto applicabile esclusivamente ai rapporti con i concessionari individuati all’esito delle gare d’ambito. In assenza di una valida fonte negoziale o legale, la prosecuzione del servizio dopo la scadenza naturale non può avvenire che alle condizioni economiche originariamente concordate, con la conseguenza che l’unico onere a carico del gestore in proroga resta il canone concessorio. La domanda di arricchimento senza causa è stata infine respinta per difetto di prova del depauperamento e dello spostamento patrimoniale.
Nota della Redazione
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