Dichiarazione ex art. 5-sexies incompleta e inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Sicilia n. 3363 del 11.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di equa riparazione, il creditore è onerato della prova di aver trasmesso all’amministrazione debitrice, in modo completo e conforme alle prescrizioni, la dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e la documentazione correlata. In caso di trasmissione irregolare o incompleta, l’ordine di pagamento non può essere emesso e il termine di sei mesi previsto dal comma 5 non inizia a decorrere. Ne consegue che, prima della scadenza di quel termine, il creditore non può proporre ricorso per l’ottemperanza, che va dichiarato inammissibile per difetto della condizione legittimante. Le memorie e i documenti depositati oltre i termini perentori dell’art. 73 cod. proc. amm., anche dimezzati ai sensi dell’art. 87 cod. proc. amm., sono inutilizzabili e si considerano tamquam non essent.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dalla Corte di Appello di Catania un decreto di equa riparazione ex legge n. 89/2001, con condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di € 7.600,00 per sorte, oltre interessi legali, e di € 567,00 in favore del difensore quale procuratore distrattario. Il decreto è passato in cosa giudicata per mancata impugnazione.
Non essendo intervenuto il pagamento, la creditrice ha trasmesso in modalità telematica la dichiarazione ex art. 5-sexies e ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per il pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione processuale. La produzione documentale dell’amministrazione dei giorni 9 e 10 settembre 2024 è tardiva. I termini dell’art. 73 cod. proc. amm., nel caso dimezzati ai sensi dell’art. 87 cod. proc. amm., hanno carattere perentorio: la loro violazione comporta l’inutilizzabilità processuale degli atti, da considerarsi tamquam non essent, secondo il richiamato precedente del Cons. Stato, sez. VI, n. 4542 del 2024.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Il comma 4 preclude l’emissione dell’ordine di pagamento in caso di trasmissione mancante, incompleta o irregolare della dichiarazione. Il comma 5 fissa in sei mesi il termine di pagamento, decorrente solo dall’integrale assolvimento degli obblighi. Il comma 7 vieta, prima di tale scadenza, l’esecuzione forzata, la notifica del precetto e il ricorso per l’ottemperanza.
Da qui il principio dell’onere probatorio a carico del creditore, che deve dimostrare la trasmissione completa e conforme e il mancato pagamento nel semestre, come affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4065 del 2024. Nel caso concreto la dichiarazione indicava il titolo esecutivo con un riferimento al numero di ruolo generale diverso da quello corretto, generando conflitto con altra pratica. L’amministrazione ha rifiutato la dichiarazione e ha comunicato l’invalidità al difensore.
Tali circostanze di fatto non risultano specificamente contestate dalla ricorrente, con conseguente operatività del principio di circolarità tra oneri di allegazione, contestazione e prova, richiamato dal TAR Veneto, sez. II, n. 1640 del 2022. La dichiarazione, irregolare e incompleta, resta priva di rilevanza. Manca dunque la condizione ex lege per l’azione di ottemperanza, con declaratoria di inammissibilità del ricorso, in linea con il TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 6183 del 2019.
Sulle spese, il Collegio liquida € 500,00 oltre accessori a carico della ricorrente. Rigetta invece la domanda di responsabilità processuale ex art. 96 cod. civ. per genericità dell’istanza, non avendo il Ministero precisato quale fattispecie della norma intendesse invocare: richiamato il Cons. Stato, sez. III, n. 358 del 2018.
Nota della Redazione
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