Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3364 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Accertato il rituale esercizio dell’azione e il perdurante inadempimento dell’amministrazione, che non contesti il titolo né provi l’avvenuto pagamento, sussiste l’obbligo giuridico di conformarsi al giudicato. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, una sentenza che ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento di € 547,95 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La sentenza è passata in giudicato.

Non avendo l’amministrazione corrisposto quanto dovuto e decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 per le azioni esecutive verso la P.A., la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dello strumento. Poiché si chiede l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la fattispecie rientra tra quelle per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.

Sono poi rispettati i requisiti temporali: il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Quanto al termine dilatorio, risulta documentata la notificazione della sentenza al Ministero in data 17 ottobre 2023.

Nel merito, il Collegio rileva il rituale esercizio dell’azione e l’inadempimento non contestato. L’amministrazione non ha specificamente contestato il titolo, non ha dedotto l’idoneità dello stesso all’esecuzione né ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste l’obbligo giuridico di conformarsi al giudicato.

Il Collegio ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., un commissario ad acta nel dirigente generale del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione di apposita nota e con riserva di liquidazione a carico dell’amministrazione inottemperante.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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