Sopravvenuta scarcerazione e carenza di interesse all’impugnazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 6697 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell’impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa — rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale — e da una finalità positiva — conseguire una decisione più vantaggiosa rispetto a quella impugnata, purché logicamente coerente con il sistema processuale. La sopravvenuta scarcerazione del ricorrente, intervenuta prima della celebrazione dell’udienza di legittimità, determina il venire meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità sottese all’impugnazione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bologna rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale presentata dal condannato in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza era stata individuata nella data del 17 novembre 2025. Avverso tale provvedimento, il condannato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato in primo luogo che l’atto di impugnazione non individuava singoli profili del provvedimento da sottoporre a censura, ma tendeva a provocare una nuova, non consentita, valutazione di merito dei presupposti per l’affidamento in prova, sul quale il Tribunale di sorveglianza aveva formulato un giudizio complessivo adeguato alla personalità del ricorrente, rendendo l’impugnazione manifestamente infondato.
La Corte ha inoltre ricordato che, secondo la nozione espressa dalle Sezioni Unite n. 6624 del 2012, l’interesse a impugnare deve essere valutato in una prospettiva utilitaristica. Tale prospettiva si compone di una finalità negativa — rimozione di una situazione di svantaggio processuale — e di una finalità positiva — conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella impugnata. La Corte ha precisato che l’interesse deve essere attuale e concreto, condizione che deve sussistere fino al momento della decisione.
Nel caso di specie, è emerso che il ricorrente era stato scarcerato il 17 novembre 2025, in data antecedente alla celebrazione dell’udienza del 12 febbraio 2026. Tale circostanza ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, essendo venute meno le esigenze di attualità e di concreta utilità sottese all’atto.
Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 568 c.p.p. – Regole generali
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso