Criteri di transito del personale aeronavigante e ordine gerarchico nell’assorbimento del Corpo (Cons. Stato n. 4890 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato alle amministrazioni destinatarie, i criteri di cui all’art. 12, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. n. 177/2016 non operano in funzione integrativa o correttiva del criterio prioritario di cui alla lett. a), ma costituiscono parametri autonomi e subordinati, attivabili solo se il criterio prioritario non consenta di individuare un numero sufficiente di unità funzionalmente coerenti con le funzioni trasferite. Ove il personale delle linee volo ecceda il contingente normativamente assegnabile, l’amministrazione può legittimamente dettare sottocriteri tecnico-operativi di ordine interno al criterio principale, ispirati alla continuità funzionale e alla corrispondenza tra funzioni trasferite e personale selezionato. La previsione del limite numerico delle unità aeronaviganti destinate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco integra una valutazione discrezionale del legislatore delegato, coerente con la delega e non lesiva dell’art. 76 Cost.
Il Fatto
L’appellante, ex sovrintendente del Corpo forestale dello Stato in servizio presso le linee volo addette allo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei, a seguito dello scioglimento del Corpo disposto dal d.lgs. n. 177/2016 è stato assegnato all’Arma dei carabinieri. Non risultava in posizione utile per il transito nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco secondo le graduatorie della nota del 18 ottobre 2016, adottata in attuazione dei criteri dell’art. 12, comma 2, del citato decreto.
Ha impugnato l’assegnazione, lamentando lesione delle proprie competenze e violazione dei criteri normativi. Il TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ha respinto il ricorso. Proposto appello, la questione giunge al Consiglio di Stato, che deve verificare la legittimità della selezione interna al personale aeronavigante e la tenuta costituzionale del limite numerico fissato dalla Tabella A.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame e assorbe le eccezioni preliminari di rito. Il punto centrale è l’architettura dell’art. 12: il personale del Corpo forestale transita nell’Arma dei carabinieri, salvo contingenti limitati assegnati ad altre amministrazioni, tra cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cui la Tabella A riserva 96 unità di personale aeronavigante. La lett. a) individua il personale delle “linee volo” quale criterio prioritario; le lett. b) e c) sono parametri autonomi e subordinati, non integrativi.
A fronte dell’eccedenza del personale delle linee volo rispetto al limite di legge, l’amministrazione doveva operare una selezione interna tra soggetti tutti formalmente eleggibili. La nota del 18 ottobre 2016 ha individuato sottocriteri riferiti alla linea di volo servita, alle abilitazioni conseguite e all’anzianità operativa, coerenti con la ratio del criterio principale e volti a preservare continuità e competenza nella funzione antincendio. Il Collegio richiama il parere della Commissione speciale n. 2112 del 14 ottobre 2016, che riconosce la “palese priorità” del criterio della lett. a).
Il ricorso ai criteri residuali in funzione di graduazione interna attribuirebbe rilievo preminente a elementi, come la qualifica di DOS, che il legislatore ha valorizzato solo in via secondaria, distorcendo il meccanismo selettivo. L’individuazione del personale doveva inoltre coordinarsi con la dotazione di mezzi aerei effettivamente trasferiti e con l’esigenza di assicurare all’Arma una componente aeronavigante operativa.
Le censure sui sottocriteri per gli specialisti sono inammissibili per difetto di interesse, poiché l’appellante era pilota e i contingenti per le due specialità sono distinti. Nel merito, l’inclusione degli specialisti CAMO è coerente con l’art. 18, comma 4, del decreto, che impone il mantenimento dell’aeronavigabilità continua; il rilievo sull’abilitazione LMA per un elicottero non trasferito non inficia un criterio applicato in via subordinata. La ripartizione proporzionale delle 96 unità tra ruoli e specialità risponde a esigenze organizzative e l’appellante non ha indicato un metodo alternativo preferibile.
Manifestamente infondata è la questione di costituzionalità sul limite numerico: la continuità delle competenze antincendio non impone di replicare l’assetto preesistente, ma richiede coerenza tra risorse e funzioni trasferite. Il contingente costituisce espressione di discrezionalità del legislatore delegato, coerente con gli obiettivi di razionalizzazione dei costi. Il Collegio richiama la Corte cost. n. 170 del 2019, che ha ritenuto non irragionevole l’impianto della riforma. Spese compensate in ragione delle particolarità della vicenda e dei precedenti non in linea.
Nota della Redazione
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