Rotazione quesiti orali concorso dirigenti scolastici legittima (TAR Emilia-Romagna n. 640 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, nel prescrivere che i quesiti delle prove orali siano individuati mediante estrazione a sorte, non vieta la riproposizione della stessa domanda a più candidati, né impone che i quesiti estratti non vengano reinseriti nel contenitore. La circostanza che un concorrente abbia udito domande già sottoposte ad altri non integra una causa di ingiustificato favor, dovendosi presumere che il superamento della prova presupponga comunque una preparazione adeguata. La griglia di valutazione è legittimamente adottata ove la commissione l’abbia predeterminata prima dell’inizio delle prove, essendo irrilevante, ai fini della legittimità, il momento della sua successiva pubblicazione.
Il Fatto
Alcuni candidati risultati non idonei al concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici in Emilia-Romagna, bandito con D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023, hanno impugnato i verbali delle prove orali e la graduatoria definitiva. I ricorrenti, che avevano conseguito punteggi compresi tra 43 e 55 punti, inferiori alla soglia minima di 70/100 prevista dal bando, hanno dedotto due motivi di illegittimità: la commissione avrebbe consentito ai candidati di reinserire nelle scatole i quesiti estratti, favorendo i candidati successivi; la griglia di valutazione sarebbe stata predisposta pochi minuti prima dell’inizio delle prove e pubblicata solo in data successiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, ha osservato che l’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 e l’art. 8 del bando si limitano a prescrivere il meccanismo dell’estrazione a sorte quale modalità di individuazione dei quesiti, senza vietare che una stessa domanda possa essere riproposta a più concorrenti. Tale evenienza è stata definita fisiologica nelle procedure concorsuali a sedute pubbliche, in cui i presenti possono far circolare le domande anche attraverso i canali social. A sostegno di tale conclusione il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza del TAR Napoli, secondo cui i soli limiti alle modalità di svolgimento delle prove orali sono quelli posti dall’art. 12 citato, tra cui non figura il divieto di riproposizione del quesito.
In ogni caso, il Collegio ha rilevato il difetto di interesse dei ricorrenti rispetto a tale doglianza: ciascuno di essi avrebbe dovuto dimostrare come sarebbe stato individualmente svantaggiato dal reinserimento dei quesiti, ben potendo qualcuno esserne stato avvantaggiato, a maggior ragione considerata la notevole distanza dei punteggi conseguiti (tra 43 e 55) dalla soglia di sbarramento di 70 punti.
Quanto alla griglia di valutazione, il Tribunale ha precisato che ai fini della legittimità della procedura rileva esclusivamente che i criteri siano stati predeterminati prima dell’inizio delle prove, essendo tale finalità diretta a garantire trasparenza ed evitare favoritismi. La pubblicazione successiva della griglia, avvenuta il 5 maggio 2025, non incide sulla legittimità della procedura. Il Collegio ha inoltre reputato il breve lasso di tempo impiegato per la redazione della griglia sufficiente in relazione alla tipologia di criteri da stabilire, non avendo i ricorrenti fornito elementi di prova circa una possibile irragionevolezza. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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