Ottemperanza per la carta elettronica del docente: obbligo dell’amministrazione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13495 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento processuale per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che condannano l’amministrazione a un obbligo di facere specifico, quale il rilascio della Carta elettronica del docente. In sede di ottemperanza non è possibile sindacare i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato, la cui esecuzione deve essere imposta all’amministrazione rimasta inadempiente. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, è legittima la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione della pronuncia, mentre le penalità di mora possono essere richieste solo in caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Roma una sentenza che accertava il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per diverse annualità, condannando il Ministero a erogare la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico mediante il rilascio dello strumento con le modalità previste per il personale di ruolo.
Non avendo l’amministrazione ottemperato alla pronuncia, notificata ai fini esecutivi e passata in giudicato, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza fornire chiarimenti sull’esecuzione della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, ravvisando la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e la regolare costituzione del giudicato, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997.
Il Collegio ha quindi rilevato che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non aveva formulato alcuna eccezione né fornito elementi in ordine alla corretta esecuzione della sentenza. Ha pertanto applicato il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore, secondo cui la pretesa del ricorrente deve trovare accoglimento in mancanza di prova dell’avvenuto adempimento.
Nel merito, il TAR ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudice di primo grado non sono sindacabili in sede di ottemperanza, dovendo l’amministrazione limitarsi a dare esecuzione al giudicato. Ha quindi accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di ottemperare nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per garantire l’effettività della tutela, il Collegio ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, che provvederà in caso di ulteriore inerzia. Ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendone l’eventuale richiesta a un successivo giudizio in caso di perdurante inottemperanza.
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Nota della Redazione
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