Requisito di idoneità professionale e inerenza all’oggetto dell’appalto (Cons. Stato n. 4770 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 100, comma 3, cod. contratti pubblici, riferito all’iscrizione per attività “inerenti” a quelle oggetto di gara, non esige una coincidenza tra qualificazione posseduta e prestazione appaltata. Esso richiede piuttosto un rapporto di contiguità tra ambiti appartenenti alla medesima macro-area tecnico-scientifica, così da consentire l’accesso al mercato anche all’operatore che vi si affacci per la prima volta. Il titolo di laurea in una disciplina riconducibile all’oggetto della gara è idoneo a dimostrare la qualificazione professionale, non essendo necessaria la prova di successivi aggiornamenti formativi. Quanto ai raggruppamenti temporanei, l’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 ammette la dimostrazione complessiva dei requisiti di capacità tecnica, salvo che la lex specialis prescriva requisiti specifici per la prestazione che il singolo esecutore si è impegnato a realizzare.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata in una gara indetta da un’agenzia regionale per l’affidamento di un servizio di supporto alla verifica e al controllo della qualità del servizio di elisoccorso, impugnava l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato. Dopo l’annullamento in autotutela del primo provvedimento e la riconvocazione della commissione con il metodo del confronto a coppie, la gara si chiudeva con la conferma dell’aggiudicazione al medesimo raggruppamento.
Il TAR Abruzzo, con la sentenza n. 462/2025, dichiarava improcedibile il ricorso introduttivo, inammissibili i primi motivi aggiunti e infondati i secondi. La ricorrente proponeva appello, ribadendo la carenza dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica in capo al raggruppamento aggiudicatario, la sussistenza di un conflitto di interessi e l’illogicità dei punteggi tecnici.
La Motivazione della Corte
Sul requisito di idoneità professionale, il Collegio ricostruisce la nozione di “inerenza” come criterio relazionale di contiguità tra due ambiti, l’uno sviluppo e specializzazione dell’altro. La norma di gara richiama l’art. 100, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che richiede un’attività “pertinente anche se non coincidente” con l’oggetto dell’appalto. Il legislatore ha così contemperato l’esigenza di affidabilità dell’esecutore con quella di non restringere la partecipazione ai soli operatori con esperienza sovrapponibile.
Applicando tale criterio, il Consiglio di Stato ritiene sufficiente, per il responsabile del servizio, una vasta esperienza nel Project Management, ambito cui afferiscono i compiti di direzione e coordinamento affidatigli, unitamente al possesso della laurea in Ingegneria Aeronautica. Il titolo di studio è idoneo a dimostrare la qualificazione professionale nel settore economico della gara, non essendo richiesto un aggiornamento formativo continuo. Quanto alla mandante, il suo oggetto sociale comprende servizi di consulenza e management in campo aeronautico, profili ritenuti in rapporto di inerenza con l’attività oggetto dell’appalto.
Sul requisito di capacità tecnico-professionale, la Corte chiarisce la portata dell’art. 68, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. La regola generale consente di dimostrare il requisito in capo al raggruppamento complessivamente considerato. L’eccezione, secondo cui l’esecutore deve possedere i requisiti per la prestazione che si è impegnato a realizzare, presuppone che la lex specialis prescriva requisiti specifici per quella prestazione. Nel caso di specie il disciplinare prevede un requisito indistintamente riferito al servizio unitariamente considerato, donde l’infondatezza della censura. Il Collegio richiama il precedente della Sez. V n. 9599 del 2025, che ha escluso un principio di corrispondenza tra qualificazione e quota di esecuzione.
In tema di conflitto di interessi, la Corte esclude che l’art. 95, comma 1, lett. b) e l’art. 16 d.lgs. n. 36/2023 siano violati per il fatto che l’amministratore di una mandante ricopra incarichi in un concorrente operante in altro contesto regionale. Manca il rapporto antagonistico tra interessi effettivi richiesto dall’art. 16, comma 2. Il paventato vantaggio conoscitivo del know how aziendale esula dall’ambito funzionale delle disposizioni, che presuppongono la capacità di influenzare il risultato della procedura.
Da ultimo, le censure sui punteggi tecnici sono respinte, quanto al criterio “C”, per l’insussistenza di profili di macroscopica inattendibilità, mentre quelle sui criteri “D” ed “E” sono dichiarate improcedibili per difetto di interesse, non potendo l’eventuale riduzione dei punteggi modificare la graduatoria finale. L’appello è pertanto in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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