Penali estranee al giudicato e verifica del costo della manodopera in ottemperanza (Cons. Stato n. 1452 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda che investa questioni non esaminate dal giudice della cognizione è estranea al decisum e non può essere scrutinata. La verificazione disposta in appello costituisce strumento idoneo a quantificare il credito riconosciuto dalla sentenza ottemperanda, purché rispetti i criteri tecnici ivi dettati. La proposta transattiva dell’amministrazione, se coerente con l’esito della verificazione, è congrua e la sentenza che la recepisce è immune da censure di arbitrarietà. Le spese della verificazione resa necessaria da contestazioni infondate sono poste a carico della parte che le ha determinate.
Il Fatto
Una cooperativa aveva promosso nel 2006 un’iniziativa di autocostruzione per finalità di housing sociale su area concessa dal Comune. L’amministrazione aveva poi revocato la concessione del diritto di superficie. Il TAR aveva accolto in parte il ricorso, riconoscendo il costo della manodopera prestata dai soci, ridotto del 25% per corresponsabilità, e condannando il Comune al risarcimento da liquidarsi secondo i criteri fissati in motivazione.
La cooperativa ha agito per l’ottemperanza. Il TAR ha respinto il ricorso, stabilendo che il Comune pagasse l’importo di 70.000 euro offerto in via conciliativa. Contro questa pronuncia è stato proposto appello, con contestazione dei dati sul calcolo delle ore e della mancata restituzione delle penali.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la questione delle penali applicate dal Comune durante i lavori. Il Collegio rileva che tale tema esula completamente dal giudizio di ottemperanza, non essendo stato oggetto di esame nella sentenza di cognizione. In quella sede il TAR aveva solo precisato, respingendo la domanda riconvenzionale del Comune, che non sussistevano le condizioni per applicare la parte della art. 18 della convenzione che prevede penali e sanzioni. La doglianza è quindi infondata, perché relativa a domanda estranea al decisum.
Il secondo motivo contesta i dati e i valori posti a base della quantificazione della manodopera non specializzata. Il Consiglio di Stato valorizza l’esito della verificazione disposta con due ordinanze istruttorie e affidata al Provveditorato competente. Il verificatore ha stimato il costruito, riferito ai 14 alloggi, in 696.000 euro, comprensivo di tutti i costi lordi della manodopera. Ha poi calcolato il costo della manodopera non specializzata in 91.698,30 euro che, applicata la riduzione del 25%, conduce a 68.773,72 euro, importo che si approssima a 70.000 euro.
Il metodo seguito è giudicato corretto. Il verificatore ha rapportato gli importi ai costi orari risultanti dalle tabelle della Commissione regionale per la Provincia di Ravenna, distinguendo operaio di terzo livello e manodopera specializzata. Ha utilizzato il costo del lavoro comprensivo delle componenti accessorie per rendere omogeneo il dato al costo del costruito, valorizzando poi le ore per il solo salario, onde evitare artificiosi incrementi del risarcimento.
Le osservazioni critiche della cooperativa non sono condivise: le parti avevano rinunciato all’integrazione del quesito; gli atti integrativi del Comune erano elaborati grafici necessari a contestualizzare la verifica; il metodo è corretto e necessitato dalla documentazione disponibile; il valore orario per l’operaio di primo livello è stato validato su banche dati ufficiali. La sentenza impugnata è quindi integrale confermata e l’appello respinto.
Le spese del grado sono compensate per la particolarità della controversia. Le spese della verificazione, resa necessaria dalle contestazioni risultate infondate, sono poste in via definitiva a carico della cooperativa appellante, con liquidazione in separato provvedimento.
Nota della Redazione
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