Appello inammissibile se non censura tutte le autonome ragioni della decisione (C.G.A.R.S. n. 611 del 15.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, quando la sentenza impugnata si fondi su più ragioni, ciascuna autonomamente idonea a sorreggerne il dispositivo, l’appello è inammissibile se anche una sola di tali ragioni non sia stata oggetto di specifica censura. La ratio decidendi non impugnata passa in giudicato interno e resta ex se sufficiente a sostenere la statuizione di prime cure. È irrilevante, ai fini dell’ammissibilità, che le altre ragioni siano fondate o meno: l’appello non è idoneo a modificare la decisione. Il principio opera anche quando la sentenza di primo grado contenga una declaratoria di inammissibilità e un’autonoma statuizione di infondatezza nel merito.

Il Fatto

Gli eredi di due danti causa hanno impugnato davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, il provvedimento con cui il Comune aveva comunicato l’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’assegnazione di un’area per l’edilizia residenziale pubblica, chiedendo anche il risarcimento del danno. Il primo giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile, per la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato, e comunque infondato, per difetto di prova sulla titolarità del diritto di proprietà e per la mancata immissione in possesso del fondo.

Gli eredi hanno proposto appello con tre motivi, deducendo la decisione ultrapetitum e la violazione dell’art. 73 c.p.a., il travisamento del petitum e la contraddittorietà della motivazione. Il Comune si è costituito; il controinteressato non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’esatto contenuto dell’atto di appello e rileva che la statuizione di inammissibilità fondata sulla natura endoprocedimentale dell’atto impugnato non è stata oggetto di specifica impugnazione. Su di essa si è dunque formato il giudicato interno, con la conseguenza che la stessa non è stata devoluta alla cognizione del giudice d’appello.

L’appello, osserva la Corte, mira a censurare soltanto le altre ragioni del decidere, ovvero il difetto di prova sulla titolarità del diritto di proprietà e la mancata occupazione del fondo. Ma la ratio decidendi non censurata è idonea ex se a sorreggere la statuizione di prime cure.

Il principio applicato è quello secondo cui, nel caso di decisione fondata su più ragioni tutte autonomamente idonee a sorreggerla, per l’accoglimento dell’appello non basta che ciascuna sia stata specificamente censurata: occorre che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza, con l’accoglimento di tutte le censure. È sufficiente che una sola delle ragioni non sia stata impugnata, o che, pur impugnata, sia stata disattesa, perché l’appello debba essere dichiarato inammissibile nella sua interezza, in quanto inidoneo a indurre la modifica della decisione di primo grado. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, 10 ottobre 2025, n. 7983 e Cass., 26 febbraio 2024, n. 5102.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità dell’appello. La Corte compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio in ragione dell’esito della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *