Difetto di giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione del decreto di rigetto del patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. 2 n. 2614 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, l’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 d.P.R. n. 115/2002, deve essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 del medesimo T.U. e non già con il ricorso di cui all’art. 99, dal momento che tale ultimo rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice tributario, con declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

Il contribuente presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di un procedimento tributario. La Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigettava l’istanza con decreto. Il contribuente impugnava il decreto dinanzi alla stessa Corte di Giustizia Tributaria, che rigettava il ricorso con sentenza.

Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 76 e 79, primo comma, d.P.R. n. 115/2002. I Ministeri dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte, conformandosi alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 20929 del 2025, intervenuta nelle more del giudizio, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario, cassando il provvedimento impugnato.

Il principio affermato è nel senso che l’impugnazione del decreto di rigetto o revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 d.P.R. n. 115/2002, debba essere proposta con l’opposizione di cui all’art. 170 del medesimo T.U. dinanzi al giudice ordinario, e non già con il ricorso previsto dall’art. 99.

Tale conclusione si fonda sul rilievo che il rimedio di cui all’art. 99, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non è estensibile al processo tributario. La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e compensato le spese del giudizio di legittimità in ragione dell’assoluta novità della questione, risolta dalle Sezioni Unite solo in pendenza del ricorso.La Corte ha infine escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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