Il decreto di accoglimento generico dell’istanza del debitore non vale come riduzione del pignoramento (Cass. civ. Sez. 3 n. 8478 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella espropriazione forzata presso terzi, l’obbligo di custodia gravante sul terzo pignorato è determinato, in via cogente e inderogabile, dall’art. 546 cod. proc. civ. nell’importo del credito precettato, aumentato della metà, sicché il giudice dell’esecuzione non può adottare provvedimenti che incidano, anche solo indirettamente, sulla misura di tale obbligo. La riduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ. postula un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l’agire del terzo; non la integra il decreto di mero accoglimento di un’istanza del debitore privo di statuizione precettiva e di riferimenti all’istituto. L’ambiguità di tale provvedimento esclude altresì la ravvisabilità di uno stato soggettivo di buona fede ex art. 1189 cod. civ. in capo al terzo che abbia pagato al debitore esecutato, restando applicabile la sanzione di inefficacia relativa di cui all’art. 2917 cod. civ., non essendo configurabile alcun ordine del giudice che legittimasse l’atto di disposizione.
Il Fatto
All’esito di una espropriazione forzata presso terzi promossa nei confronti di una società debitrice, con la Camera dei deputati quale terzo pignorato, il giudice dell’esecuzione aveva accertato l’esistenza di un credito del debitore verso il terzo, ingiungendo l’accantonamento dell’importo precettato aumentato della metà. Su istanza del debitore esecutato, volta a ottenere la precisazione delle somme assoggettate al vincolo, il giudice aveva adottato un decreto di generico accoglimento. In sede di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., il terzo pignorato aveva tuttavia corrisposto al debitore somme ulteriori rispetto a quelle dovute alla data di notifica del pignoramento, sostenendo di esserne stato legittimato dal menzionato decreto. L’opposizione agli atti esecutivi proposta dal terzo avverso l’ordinanza di assegnazione veniva rigettata dal Tribunale, con conseguente ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto scrutinato le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso, disattendendole: la tecnica redazionale “per assemblaggio” non inficia la validità dell’atto quando sia corredata da passaggi descrittivi che consentano l’individuazione della vicenda, e sussiste l’interesse del terzo a impugnare l’ordinanza di assegnazione di cui si postuli l’illegittimità quanto all’entità della somma oggetto dell’ordine di pagamento.
Nel merito, la Corte ha rammentato che l’art. 543 cod. proc. civ. impone al terzo l’intimazione di non disporre delle somme “senza ordine del giudice“, e che l’obbligo di custodia sorge ex lege con la notifica dell’atto, nella misura determinata dall’art. 546 cod. proc. civ. nel credito precettato aumentato della metà. Tale disposizione è stata qualificata come cogente, con la conseguenza che al giudice dell’esecuzione è precluso adottare provvedimenti che incidano, anche indirettamente, sulla latitudine dell’obbligo custodiale, salve le ipotesi di un rituale ordine di riduzione del pignoramento.
L’ordine del giudice, ha precisato la Suprema Corte, deve tradursi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro e univoco: esso può consistere nell’assegnazione del credito, nella liberazione totale del terzo, o nella riduzione del pignoramento ex art. 496 cod. proc. civ., allorché il compendio staggito superi quanto occorrente per la soddisfazione dei creditori. Il decreto impugnato, letto in correlazione all’istanza che lo aveva provocato, è stato invece qualificato come un “non provvedimento” extra ordinem: privo di base legale e di portata precettiva, non consentiva di individuare alcuna statuizione e non poteva quindi legittimare atti di disposizione da parte del terzo, che restava obbligato all’accantonamento integrale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’operatività dell’effetto liberatorio di cui all’art. 2917 cod. civ. e la configurabilità di una buona fede ex art. 1189 cod. civ.: l’istanza del debitore prospettava tre opzioni alternative sul perimetro del vincolo, senza graduazione alcuna, e l’accoglimento generico non poteva essere interpretato come riferito alla sola domanda principale. Il tenore ambiguo del decreto, segnato dall’assenza di una disposizione di svincolo, ha escluso in radice ogni affidamento legittimo del terzo.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore della controricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.