Compensazione delle spese solo nei casi tassativi: cassata la decisione che l’ha disposta per la “particolarità” della questione (Cass. civ. Sez. 2 n. 1766 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (artt. 91 e 92, commi 1 e 2, cod. proc. civ.). La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale ex art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e non esclude il diritto alla liquidazione delle spese secondo le regole della soccombenza. La compensazione delle spese è consentita, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. dal d.l. n. 132/2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, solo nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell’assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o di sopravvenienze di eccezionale gravità.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in materia penale, propose opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei propri compensi. Il Ministero della Giustizia, ritualmente evocato in giudizio, non si costituì e fu dichiarato contumace.
Il Tribunale di Vercelli accolse l’opposizione e, in parziale riforma del decreto opposto, liquidò in favore del ricorrente la somma di € 1.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, dichiarando integralmente compensate le spese di lite. La compensazione veniva motivata facendo riferimento alle “ragioni di accoglimento del ricorso” e alla “particolarità della questione trattata”. Avverso tale decisione l’avvocato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente fondato, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, sia in sede penale che civile. In particolare, le Sezioni Unite penali (n. 25931 del 2008) e la Sezione Sesta Civile (n. 7072 del 2018) hanno chiarito che il difensore che agisce in opposizione al decreto di pagamento dei compensi agisce per la tutela di un diritto soggettivo patrimoniale proprio, con applicazione delle regole sulla soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
La circostanza che l’avvocato si sia difeso personalmente ai sensi dell’art. 86 c.p.c. non priva il giudice del potere-dovere di liquidare le spese in suo favore secondo le regole della soccombenza. La Corte ha precisato che la difesa personale non giustifica la compensazione, la quale è consentita solo nei casi tassativi indicati dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come interpretato anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 e delle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014.
Nel caso di specie, la motivazione addotta dal Tribunale — fondata sull’apodittico riferimento alla “particolarità della questione trattata” — non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi normative che legittimano la compensazione delle spese. Il Giudice del merito non ha indicato le ragioni della soccombenza reciproca, né ha dimostrato la sussistenza dei presupposti della assoluta novità o del mutamento della giurisprudenza, limitandosi a una clausola di stile.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Vercelli, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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