Dipendenza da causa di servizio e sindacato sul giudizio del CVCS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 97 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio del Comitato di verifica per le cause di servizio è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti dell’assenza di motivazione, del travisamento dei fatti, dell’illogicità manifesta e della violazione delle regole procedurali. L’accertamento del nesso causale o concausale tra l’infermità e il servizio spetta in via esclusiva al Comitato, a cui si impone il giudizio conclusivo di sintesi e di superiore valutazione. Ne consegue che la consulenza tecnica d’ufficio può essere disposta solo per verificare l’attendibilità complessiva del parere, quando emergano specifici e concreti aspetti dubbi, non potendo estendersi al merito delle valutazioni medico-legali dell’amministrazione. Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio occorre allegare e documentare specifici episodi di servizio gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto, non rilevando circostanze generiche quali inevitabili disagi e fatiche.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in servizio presso l’Aeronautica Militare, ha riferito di essere stato adibito per anni a lavori faticosi, di sollevamento materiali e di manutenzione del giardinaggio con uso di mezzi agricoli. Tali mansioni, a suo dire, avrebbero provocato micro-traumi e sollecitazioni alla colonna vertebrale, con insorgenza di una discopatia multipla degenerativa con protrusioni, oltre a una ipertrofia bilaterale dei turbinati nasali con sinusopatia paranasale.
Presentata la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo, la Commissione medica ospedaliera giudicò le patologie del rachide ascrivibili a Tabella e la sinusopatia non ascrivibile a categoria. Il Comitato di verifica per le cause di servizio escluse la dipendenza da causa di servizio di tutte le infermità, e il Ministero della Difesa respinse l’istanza per intempestività della domanda e per non dipendenza. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti alla Corte dei conti, chiedendo nuovi accertamenti sanitari e una consulenza tecnica d’ufficio.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha ritenuto che il ricorrente, con la comparsa depositata a mezzo del difensore, abbia inteso precostituirsi la possibilità di svolgere oralmente le proprie difese in udienza, possibilità preclusa dal art. 157, comma 1, c.g.c. in caso di ricorso proposto senza patrocinio legale. Quanto all’ammissibilità, la Corte ha escluso di potersi pronunciare sulla domanda di equo indennizzo, devoluta al giudice amministrativo, mentre ha ritenuto ammissibile il ricorso in relazione alla pretesa al trattamento pensionistico privilegiato, in applicazione del principio affermato dalle Sezioni riunite n. 12/2023/QM/PRES.
Nel merito, il ricorso è stato respinto. La Corte ha richiamato gli artt. 6, 11 e 14 del d.P.R. n. 461/2001, che riservano in via esclusiva al Comitato di verifica l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttrici delle infermità e il rapporto causale o concausale con i fatti di servizio. Le Commissioni mediche ospedaliere si pronunciano sulla diagnosi e sull’idoneità al servizio, ma non sul nesso eziologico.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa, la Corte ha ribadito che il giudizio del Comitato costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o violazione delle regole procedurali. L’accertamento del nesso causale è di esclusiva competenza del Comitato e il suo parere si impone all’amministrazione, che è tenuta a motivare in modo particolareggiato solo quando ritenga di non adeguarvisi. La consulenza tecnica d’ufficio non può sostituire la valutazione dell’amministrazione e va disposta solo per verificarne l’attendibilità complessiva in presenza di specifici e concreti aspetti dubbi.
Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato ad allegazioni generiche, senza indicare specifici episodi di servizio gravosi ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti d’istituto. I referti medici e le certificazioni di fisioterapia prodotti sono stati ritenuti privi di valenza esplicativa sull’eziopatogenesi delle infermità. Il parere del Comitato, che ha ricondotto le patologie del rachide a un processo degenerativo legato all’età e a fenomeni dismetabolici, è apparso sorretto da un congruo apparato motivazionale, connotato da convincente valenza esplicativa. La domanda è stata quindi respinta, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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