L’autotutela possessoria non richiede l’incontrovertibilità della natura sine titulo dell’occupazione, ma il termine per lo sgombero deve essere ragionevole e motivato (TAR Lazio n. 13215 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pendenza del giudizio civile sulla contestata risoluzione di un contratto di gestione di bene demaniale non preclude all’amministrazione l’esercizio dell’autotutela possessoria, in quanto tra i suoi presupposti non figura l’incontrovertibilità della natura sine titulo dell’occupazione. L’ordinanza di rilascio e sgombero deve tuttavia assegnare un termine ragionevole per l’adempimento, proporzionato alle peculiarità del caso e al tempo necessario per la materiale esecuzione delle operazioni, a pena di annullamento per difetto di istruttoria e di motivazione sull’urgenza.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva uno stabilimento balneare comunale su area demaniale marittima in forza di un contratto di affidamento concluso ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav.. A seguito della risoluzione del contratto disposta dal Comune, la società proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenerne la sospensione, ma il giudice ordinario lo respingeva.
L’amministrazione emanava quindi un’ordinanza di rilascio e sgombero dell’area, assegnando un termine molto ristretto per l’esecuzione. La società impugnava il provvedimento dinanzi al TAR, deducendo tre motivi: l’incompetenza dell’amministrazione ad agire in via amministrativa nelle more del giudizio civile sulla risoluzione; l’irragionevolezza del termine concesso; vizi procedimentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha esaminato separatamente i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha ritenuto che la circostanza che la risoluzione contrattuale fosse sub iudice non impedisse all’amministrazione di attivare i propri poteri di autotutela possessoria sui beni demaniali. Il giudice ordinario aveva infatti già respinto l’istanza cautelare, sicché allo stato non sussisteva alcun titolo che giustificasse la detenzione del bene da parte della società. La mera pendenza della lite, ha precisato il Collegio, non rende di per sé illegittimo l’esercizio del potere di sgombero, non essendo richiesta l’incontrovertibilità del carattere sine titulo dell’occupazione.
Il secondo motivo è stato invece accolto. Il TAR ha rilevato che il termine assegnato per lo sgombero era estremamente ristretto, tale da ricomprendere anche il fine settimana, e non era sorretto da alcuna motivazione circa la particolare urgenza o le peculiarità del caso. Il Collegio ha richiamato il principio per cui il termine deve essere commisurato inter alia al tempo occorrente per la materiale esecuzione delle operazioni, citando i precedenti di cui in motivazione.
L’accoglimento del secondo motivo ha comportato l’assorbimento della terza censura, relativa ai dedotti vizi procedimentali. Il ricorso è stato pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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