Ottemperanza alla sentenza di merito sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 842 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato, che accerta il diritto del docente a tempo determinato a usufruire del beneficio economico della carta elettronica, è titolo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. In caso di inerzia dell’amministrazione, che non fornisca alcun elemento per dimostrare l’avvenuto adempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, assegnando un termine perentorio e nominando fin d’ora un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inottemperanza. Il compenso per il commissario e le spese di lite sono posti a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente, docente in servizio a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Latina il riconoscimento del diritto a fruire della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1.500. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’amministrazione. Tuttavia, il Ministero dell’Istruzione e del Merito non vi aveva dato esecuzione, neppure dopo un decreto presidenziale di sollecito. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che il Ministero, ritualmente intimato e sollecitato, non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Tale silenzio ha integrato i presupposti per l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Il Collegio ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Latina, attivando la procedura per il riconoscimento degli importi dovuti nei modi e nella misura indicati nel provvedimento ottemperando, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inottemperanza perdurante, il giudice ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o funzionario da lui delegato, che dovrà provvedere direttamente all’esecuzione nell’ulteriore termine di sessanta giorni, previa istanza di parte. La nomina anticipata del commissario è funzionale a evitare che l’inerzia dell’amministrazione possa perpetuare la lesione della pretesa del ricorrente, rendendo effettivo il rimedio dell’ottemperanza.
Il compenso del commissario è stato liquidato sin d’ora in € 1.000, a carico del Ministero, salvo conguaglio su domanda e previa relazione sull’attività svolta. Le spese di lite, liquidate in € 1.500 oltre accessori e contributo unificato, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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