Difetto di interesse al ricorso TAR dopo domanda civile di risoluzione (Cons. Stato n. 6606 del 24.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse al ricorso costituisce presupposto processuale e condizione dell’azione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, poiché l’ordinamento intende evitare lo svolgimento di attività processuali inutili. Il giudice di appello ha il potere e il dovere di verificarne d’ufficio l’effettiva sussistenza, preliminarmente allo scrutinio nel merito, non solo con riferimento al gravame ma anche al ricorso introduttivo di primo grado. La regola del giudicato implicito, prevista dall’art. 9 cod. proc. amm. con riguardo alla sola giurisdizione, non è estensibile ad altri presupposti processuali in assenza di specifica previsione legislativa. Chi ha già chiesto al giudice ordinario la risoluzione contrattuale e il correlato risarcimento non vanta alcun interesse distinto e strumentale a impugnare davanti al giudice amministrativo il sopravvenuto provvedimento di archiviazione.

Il Fatto

Una società affidataria del servizio di illuminazione pubblica di un ente comunale, dopo aver chiesto l’avvio della procedura di revisione del piano economico finanziario per sopravvenute variazioni degli indicatori di equilibrio, comunicava il recesso dalla concessione, stante l’infruttuoso decorso del termine negoziale previsto dal contratto. Le parti differivano consensualmente al 31 agosto 2023 il termine di operatività del recesso.

Scaduta tale data, l’ente pubblicava la determina con cui archiviava la richiesta di revisione del piano. La società, dopo aver citato il Comune davanti al Tribunale civile per l’accertamento della legittimità del recesso e la condanna al pagamento degli importi di cui all’art. 176, comma 4, lett. a) e b), d.lgs. n. 50/2016, impugnava separatamente la determina davanti al TAR. Il TAR accoglieva il ricorso; il Comune appellava, deducendo tra l’altro il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo il passaggio in decisione, ha rilevato d’ufficio seri dubbi sull’ammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di interesse e ha sollecitato sul punto il contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. La parte appellata ha sostenuto che sulla questione si fosse formato un giudicato, per avere il TAR affermato espressamente la sussistenza dell’interesse senza impugnazione sul punto.

Il Consiglio di Stato respinge l’argomento. L’interesse al ricorso è condizione dell’azione posta a tutela di interessi di ordine pubblico, sottratti alla disponibilità delle parti, e la sua verifica non può essere rimessa alla tempestiva eccezione di controparte. La regola del giudicato implicito di cui all’art. 9 cod. proc. amm. opera solo per la giurisdizione, perché la sentenza resa da giudice privo di giurisdizione è “invalida”, mentre quella resa in carenza di interesse è una sentenza “inutile”. Il legislatore, limitando la rilevabilità d’ufficio del difetto di giurisdizione, ha contemperato il rispetto delle regole di riparto con la ragionevole durata del processo; analoga ragione non giustifica che il giudice si pronunci su una domanda certamente inutile.

Nel caso concreto è pacifico che la società avesse già adito il giudice civile chiedendo l’accertamento della legittimità del recesso e il pagamento degli importi previsti dalla norma. Con il successivo ricorso al TAR, notificato oltre un anno dopo la data del dichiarato recesso, la stessa parte ha impugnato la determina di archiviazione.

Il Collegio esclude che residui un interesse distinto. La persistenza del rapporto costituiva il presupposto ineludibile dell’interesse a una valutazione sull’istanza di revisione, venuto meno quando la società ha optato per la risoluzione civilistica. Non rileva la richiesta di una pronuncia di condanna al ristoro dei danni da provvedimento illegittimo, formulata solo in memoria e riconosciuta tardiva dal TAR, né l’argomento secondo cui l’irrituale domanda conterrebbe comunque una manifestazione di interesse all’accertamento ai fini risarcitori ex art. 34, comma 3, cod. proc. amm., poiché mancano profili risarcitori validamente scrutinabili.

Va quindi dichiarata l’assenza di interesse al ricorso introduttivo, conseguentemente inammissibile, con improcedibilità dell’appello. Le spese del doppio grado sono compensate in ragione della particolarità della questione e del suo carattere processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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