Sei scatti stipendiali e buonuscita per il personale in congedo a domanda (TAR Sardegna n. 889 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, attribuisce i sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio, anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso del requisito anagrafico dei 55 anni di età e di quello dei 35 anni di servizio utile. Il richiamo operato dall’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. conferma la perdurante vigenza della disciplina ai fini del trattamento di fine rapporto, senza distinguere tra appartenenti all’ordinamento civile e militare. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incide sulla sola base pensionabile e non sul calcolo dell’indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno previsto dalla norma non ha efficacia decadenziale, ma costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.
Il Fatto
Tre ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, congedati a domanda dopo il compimento dei 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, hanno chiesto all’INPS la riliquidazione dell’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Istituto ha opposto il proprio diniego.
I ricorrenti hanno quindi adito il giudice amministrativo per l’accertamento del diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio e per la condanna dell’ente previdenziale alla rideterminazione della buonuscita, con ogni conseguenza sulle spese. L’INPS si è costituita contestando ammissibilità, proponibilità e fondamento della domanda, richiamando i rilievi del MEF alla proposta di circolare di recepimento delle pronunce del Consiglio di Stato e la necessità di un intervento legislativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all’udienza pubblica e ha accolto il ricorso, richiamando le proprie recenti pronunce in materia, le cui argomentazioni sono state fatte proprie. L’applicabilità della disciplina al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza volontariamente, con i requisiti anagrafico e contributivo, è ormai assestata nel senso del riconoscimento della pretesa.
Il percorso argomentativo muove dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che il TAR dichiara di condividere, e in particolare dalla sentenza delle Sezioni II e VI del 2023 e del 2024. In quella sede è stato chiarito che la nozione di forze di polizia è ampia e si desume anche dall’art. 16 della legge n. 121/1981, richiamato dall’art. 6 del medesimo decreto legge. Il d.P.R. n. 150/1987 si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato senza distinguere tra ordinamento civile e militare, sicché l’ambito soggettivo comprende tutti gli appartenenti alle forze di polizia.
Sul piano oggettivo, il comma 2 dell’art. 6-bis estende i sei scatti a chi chieda il collocamento in quiescenza alle condizioni previste. L’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil. non innova, ma sottolinea la perdurante vigenza del regime per il calcolo dell’indennità di fine rapporto. Non depone in senso contrario la diversità terminologica tra trattamento di fine rapporto e indennità di buonuscita.
Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, la questione è estranea al giudizio, perché la norma riguarda la sola base pensionabile e non il calcolo della buonuscita. Sull’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990, il Collegio esclude la reviviscenza della formulazione originaria dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, con la conseguenza che non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.
Il superamento del termine del 30 giugno non produce effetti decadenziali: esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. Infine, la prescrizione quinquennale del diritto alla buonuscita decorre non dalla cessazione del rapporto, ma dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento entro 180 giorni e compensazione delle spese per metà.
Nota della Redazione
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