Illegittima disapplicazione selettiva della lex specialis (TAR Puglia n. 143 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le clausole di un avviso pubblico, che consentono espressamente il cumulo di un finanziamento agevolato solo con determinate misure, devono interpretarsi nel senso di escludere implicitamente la cumulabilità con ogni altra agevolazione. Tale interpretazione non contrasta con la normativa di settore, la quale, pur ammettendo il cumulo, non lo impone in via inderogabile. È illegittima la determinazione con cui l’amministrazione, senza aver modificato la lex specialis, disapplica le relative previsioni in favore di una parte soltanto dei concorrenti, ancorando il beneficio alla data di presentazione dell’istanza. La disapplicazione selettiva di un atto amministrativo valido ed efficace viola il principio di parità di trattamento.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato domanda per l’ottenimento di un finanziamento regionale a fondo perduto, ai sensi di un avviso pubblico del 2014. L’agevolazione è stata inizialmente concessa e successivamente rideterminata in riduzione, con l’esclusione dai costi ammissibili delle spese per le quali la società aveva fruito del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. L’amministrazione ha giustificato l’esclusione sulla base delle clausole dell’avviso che, a suo dire, non consentivano il cumulo con tale misura. La società ha impugnato i provvedimenti di rideterminazione, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa sul cumulo e per disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la tesi della ricorrente volta ad ottenere l’eterointegrazione dell’avviso nel senso di ammettere il cumulo con il credito d’imposta. Pur riconoscendo che la formulazione letterale della clausola non esclude espressamente tale cumulo, il tenore complessivo dell’avviso e la sua interpretazione sistematica ne evidenziano la volontà inequivocabile di escluderlo. La diversa interpretazione proposta dall’interessata si sarebbe sostanziata in una disapplicazione delle previsioni del bando, non consentita in assenza di annullamento. La Corte ha inoltre escluso che la normativa nazionale di settore imponga la cumulabilità, precisando che essa si limita a non considerarla preclusa, senza configurarne un carattere precettivo inderogabile.
Tuttavia, la decisione è incentrata sull’illegittimità dell’operato dell’amministrazione. La Regione, pur in presenza di una clausola dell’avviso rimasta invariata, ha consentito il cumulo a partire dalla data di una risposta all’interpello dell’Agenzia delle Entrate, applicandolo solo alle domande presentate dopo tale data. Il Collegio ha ritenuto tale condotta in contrasto con il principio che vieta la disapplicazione degli atti amministrativi validi ed efficaci e con l’obbligo di rispettare la lex specialis nei confronti di tutta la platea dei concorrenti.
L’amministrazione, se riteneva superato il quadro interpretativo originario, avrebbe dovuto procedere alla revisione dell’avviso, beneficiando tutti i concorrenti dello stesso trattamento, e non già disapplicarlo selettivamente. La scelta di ancorare il cumulo alla data di presentazione dell’istanza è stata giudicata ingiustificatamente discriminatoria e non sorretta da alcuna ragionevolezza, atteso che una risposta interpretativa non può avere natura normativa ma solo chiarificatrice, con efficacia applicabile a tutte le fattispecie riconducibili alla medesima ipotesi.
La pronuncia di annullamento delle note impugnate soddisfa l’interesse strumentale della ricorrente alla ripetizione della valutazione, eventualmente previa modifica erga omnes delle previsioni dell’avviso. Il ricorso è stato pertanto accolto, con condanna della Regione alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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