Abuso edilizio, valutazione unitaria delle opere e competenza del responsabile del servizio (C.G.A.R.S. n. 839 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi la verifica dell’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento va condotta con riferimento alla globalità delle opere, che non possono essere considerate in modo atomistico, dovendosi procedere a un apprezzamento unitario e complessivo. Il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento in sé, ma dall’insieme dei lavori nel loro contestuale impatto e nelle reciproche interazioni. Il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale ha efficacia meramente dichiarativa e ricognitiva dell’effetto acquisitivo maturato ex lege, cosicché il vizio di competenza del suo autore è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Nei comuni privi di dirigenti il potere gestionale spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il responsabile del servizio comunale ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e ha disposto l’immissione in possesso e l’acquisizione al patrimonio del Comune delle opere edilizie e della particella interessata. Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso, ritenendo il provvedimento ritualmente emesso dal funzionario preposto al servizio competente e qualificando gli abusi come compendio unitario e inscindibile, comprensivo anche del piano terra e della veranda.

L’appellante ha prospettato due motivi: da un lato la mancanza della figura dirigenziale nel Comune e la conseguente incompetenza dell’organo, con violazione del principio di non contestazione; dall’altro l’illegittimità della sanzione demolitoria per essere le opere abusive limitate al primo piano, con piano terra legittimamente assentito e veranda regolarizzabile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale il potere di ingiungere la rimozione o la demolizione degli interventi abusivi. Il vizio di competenza relativo al provvedimento di acquisizione è tuttavia sanabile, poiché tale atto non ha valenza costitutiva ma meramente dichiarativa, essendo solo ricognitivo dell’effetto acquisitivo maturato ex lege per l’inottemperanza all’ingiunzione. Trattandosi di atto dovuto esplicativo di una potestà vincolata, opera l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, come già affermato dal C.G.A.R.S. n. 752 del 2024.

Il principio della divisione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e attività di gestione comporta che l’adozione di un provvedimento gestionale sia riservata ai dirigenti dell’ente locale o, nei comuni privi di dirigenti, ai responsabili dei servizi e degli uffici, anche quando siano richiesti accertamenti o valutazioni discrezionali, secondo quanto precisato dal Cons. Stato n. 7220 del 2024. Nel caso di specie il provvedimento risulta emesso e sottoscritto dal responsabile del servizio competente, con conseguente infondatezza della censura e irrilevanza dei profili relativi all’art. 64 c.p.a..

Quanto al secondo motivo, il Collegio rileva che il ricorrente non censura in modo specifico il contenuto del provvedimento, limitandosi ad asserire la regolarizzabilità del solo ampliamento della veranda. Il Comune ha correttamente qualificato l’intervento come variazione essenziale rispetto al titolo edificatorio, stante il mutamento di destinazione d’uso del sottotetto, l’aumento della cubatura superiore al 20 per cento e l’incremento della superficie utile.

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, non essendo possibile scomporne una parte per negare l’assoggettabilità a una determinata sanzione (Cons. Stato n. 8032 del 2024; Cons. Stato n. 624 del 2025). L’ordine di demolizione è atto vincolato e non richiede motivazione sull’interesse pubblico concreto, né comparazione con gli interessi privati, principio valido anche quando l’ordine intervenga a distanza di tempo dall’abuso, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017.

I giudici di primo grado hanno dunque correttamente ritenuto che gli abusi riguardassero anche il piano terra e la veranda, dando luogo a un compendio unitario e inscindibile. Del tutto inconferente risulta la richiesta di CTU, diretta a verificare la sussistenza della variazione essenziale già accertata. L’appello è pertanto respinto, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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