Interventi integrativi in zona sciistica e obbligo di valutazione ambientale strategica (TAR Trentino-Alto Adige n. 97 del 10.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui la Provincia autonoma approva lo studio di fattibilità di un intervento integrativo in zona sciistica ai sensi dell’art. 9-bis d.P.P. n. 3/2012 non ha natura meramente endoprocedimentale. Poiché integra il piano di settore degli impianti di risalita e delle piste, essa costituisce atto di pianificazione e deve essere preceduta dalla valutazione ambientale strategica. La VAS non è assorbita né dalla valutazione ambientale già svolta sul piano di settore, né dalla successiva verifica di impatto del progetto esecutivo, trattandosi di livelli di valutazione distinti e non fungibili. La classificazione dell’atto come pianificatorio impone l’applicazione dell’art. 3, par. 2, lett. b), direttiva 2001/42/CE e dell’art. 6 d.lgs. n. 152/2006; il giudice amministrativo può discostarsi da un precedente del Consiglio di Stato che abbia qualificato il medesimo procedimento come semplice preprogetto.

Il Fatto

Una società presenta nel 2015 alla Provincia autonoma di Bolzano e al Comune interessato uno studio di fattibilità per collegare sciisticamente due comprensori, con impianti di risalita e piste ricadenti in parte all’esterno della zona sciistica delimitata dal piano di settore. Il progetto originario viene prima integrato da una variante e poi da una seconda variante, che elimina la stazione intermedia dell’impianto e una pista di discesa. La Provincia esprime dapprima un orientamento negativo, quindi approva lo studio con prescrizioni limitatamente alla seconda variante.

Due associazioni ambientaliste impugnano quel provvedimento, deducendo l’illegittima attuazione di una precedente sentenza di annullamento e, in via subordinata, vizi propri dell’atto. Il giudizio di ottemperanza viene definito con sentenza non definitiva e convertito in giudizio impugnatorio; dopo una sospensione in attesa di un parallelo appello, la causa perviene alla decisione. Soccombente in primo grado nel giudizio parallelo, la società ripropone in questa sede le eccezioni preliminari già respinte.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge anzitutto le eccezioni di difetto di interesse. La giurisprudenza richiamata in senso contrario è stata riformata: l’approvazione dello studio di fattibilità incide su un’area pianificata protetta e costituisce il presupposto giuridico per l’esecuzione dell’opera, esaurendo la valutazione solo sulle modalità realizzative. L’interesse delle associazioni è quindi concreto e attuale.

Quanto all’ampiezza della legittimazione processuale, il giudice richiama il principio già affermato in sede di appello: le associazioni riconosciute possono proporre censure di ogni tipo, sostanziali e procedurali, purché dirette all’annullamento dell’atto lesivo dell’interesse ambientale, in coerenza con gli artt. 24 e 113, comma secondo, Cost. e con la Convenzione di Aarhus. Respinta anche l’eccezione sulla limitazione territoriale dell’associazione ricorrente, in assenza di vincoli statutari.

Nel merito, il thema decidendum si concentra sulla necessità della VAS. La Provincia sostiene che lo studio sia un semplice progetto, soggetto alla sola verifica di impatto. Il collegio aderisce all’orientamento che qualifica gli interventi integrativi ex art. 9-bis come pianificazione urbanistica in senso ampio, con funzione di integrazione del piano di settore: la VAS è dunque necessaria per gli interventi che ricadono in parte fuori zona e non è prevista per quelli interni.

La qualificazione pianificatoria è l’antecedente logico dell’accoglimento: la valutazione positiva già espressa sul piano di settore non assorbe quella dovuta al nuovo strumento, e l’art. 6 d.lgs. n. 152/2006 ne conferma l’esigenza. Il collegio sottolinea che il legislatore provinciale ha successivamente definito tali interventi atti di pianificazione. La VAS era tanto più necessaria in quanto il piano di settore segnalava già impatti rilevanti in quella zona.

Il giudice dichiara di non poter condividere il precedente che aveva ritenuto sufficiente la verifica di impatto sul progetto: la natura endoprocedimentale dell’atto è esclusa dal suo effetto integrativo del piano. Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto e l’atto impugnato annullato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *