Amministratore di fatto e insindacabilità del relativo accertamento in sede di legittimità (Cass. pen. Sez. 5 n. 12544 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall’art. 2639 cod. civ., postula l’esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. In ambito processuale, la posizione dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto, quale intraneus che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi. Tale accertamento costituisce oggetto di apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica. Il vizio di travisamento della prova è circoscritto alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale distorsione in termini quasi di “fotografia” del “significante”, ma non del “significato”. Il patteggiamento dell’amministratore di diritto per i medesimi delitti non costituisce, di per sé, ragione per escludere la responsabilità penale degli amministratori di fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado di due imputati per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, commessi nella veste di amministratori di fatto della società fallita. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con tre motivi, la mancanza di motivazione in ordine alla loro responsabilità, l’attribuzione illogica della qualifica di amministratori di fatto e il travisamento delle prove dichiarative poste a fondamento della decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato preliminarmente il terzo motivo, relativo all’accertamento della qualifica di amministratore di fatto. Ha ricordato che l’art. 2639 cod. civ. richiede l’esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. L’accertamento degli elementi sintomatici della gestione o cogestione societaria, quali i rapporti con dipendenti, fornitori e clienti, integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e come tale insindacabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione congrua e logica.
Nel caso di specie, le pronunce di merito, costituendo una doppia conforme che si salda in un compendio argomentativo unitario, hanno congruamente argomentato la sussistenza della carica di fatto, richiamando convergenti dichiarazioni testimoniali sulla continuità delle funzioni decisorie, sulle istruzioni impartite e sui rapporti intrattenuti con i fornitori. La Corte ha valorizzato, inoltre, il dato, non contestato dai ricorrenti, che nessun teste aveva avuto contatti con l’amministratore di diritto.
Quanto al denunciato travisamento, la Corte ha chiarito che i ricorrenti, parcellizzando le dichiarazioni testimoniali, pretendevano una rinnovata valutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità, che non può procedere a una rilettura o re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova. Primo e secondo motivo sono stati quindi ritenuti manifestamente infondati, poiché il patteggiamento dell’amministratore di diritto per i medesimi delitti non può costituire l’unica ragione per escludere la responsabilità degli amministratori di fatto, una volta correttamente accertata la loro qualifica. I ricorsi sono stati rigettati con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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