Rigetto del ricorso sul riconoscimento fotografico e nesso teleologico evasione-furto (Cass. pen. Sez. VI n. 31872 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riforma la sentenza assolutoria è tenuto alla motivazione rafforzata, fondata su un’analisi approfondita e puntuale della pronuncia impugnata e sul confronto critico con il correlato ragionamento probatorio, dovendo esplicitare le ragioni per cui gli elementi di prova già valutati dal primo giudice assumono una diversa valenza dimostrativa. La regola di giudizio “al di là di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimità solo ove la sua violazione si traduca in illogicità manifesta e decisiva della motivazione. Integra il delitto di evasione la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi per raggiungere determinati luoghi, si allontani dal percorso consentito per commettere un reato, essendo la deviazione strumentale alla perpetrazione del reato medesimo, con conseguente configurabilità dell’aggravante teleologica. In tema di diniego delle attenuanti generiche, l’onere di motivazione è soddisfatto con il richiamo all’assenza di elementi positivi di valutazione, ove la richiesta non specifichi le circostanze di fatto che fondano l’istanza.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, in accoglimento dell’appello del Procuratore Generale avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Salerno, condannava il contribuente alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di cui agli artt. 385, commi primo e terzo, e 61 n. 2 cod. pen. La condanna traeva origine dal furto commesso in un supermercato da persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, con autorizzazione ad allontanarsi per raggiungere la scuola. Avverso la sentenza di secondo grado, la società proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondate le censure prospettate con i primi due motivi, concernenti la motivazione rafforzata e il travisamento della prova. Ha evidenziato che la Corte territoriale, dopo aver analizzato il percorso argomentativo della pronuncia di assoluzione, ha disposto la rinnovazione dell’istruttoria, procedendo ad assumere nuovamente la deposizione del testimone e ad acquisire le registrazioni del sistema di videosorveglianza e i registri scolastici. L’affermazione di responsabilità si fonda sul riconoscimento operato dal carabiniere, espresso in termini di assoluta certezza, corroborato dalla presenza di un tatuaggio a forma di mezza luna sul collo dell’autrice del furto, riscontrato anche in sede di ispezione personale.
La Corte ha escluso la natura congetturale dell’affermazione circa la diversità morfologica del tatuaggio, rilevando che la forma della mezza luna scura è compatibile con la figura del sole scuro rilevato e che tale elemento, per posizione, colore e dimensione, non inficia il rilievo probatorio del riconoscimento. Quanto alla finalità ingannatoria della modifica del tatuaggio, la Cassazione ha precisato che si tratta di argomento evocato solo ai fini del giudizio sulla personalità e non per l’affermazione di responsabilità. Ha, inoltre, ritenuto non illogica la deduzione della Corte di appello circa l’inidoneità del certificato scolastico a revocare in dubbio lo spessore probatorio degli altri elementi, in ragione della non affidabilità dei dati risultanti dai registri.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato la genericità della censura incentrata sulla non significatività della deviazione, non avendo la ricorrente prospettato la posizione del supermercato rispetto al percorso autorizzato. Ha, comunque, ribadito che il delitto di evasione sussiste anche in caso di deviazioni non giustificate rispetto alla destinazione autorizzata, essendo la deviazione strumentale alla consumazione del furto e, quindi, configurabile il nesso teleologico con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure relative alla particolare tenuità del fatto, al diniego delle attenuanti generiche e alla mancata applicazione delle pene sostitutive. Ha evidenziato che la valutazione discrezionale dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva non richiede una preventiva interlocuzione con la difesa, potendo essere attivata solo ove il giudice ritenga sussistenti le condizioni. Ha, infine, escluso la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 385, comma quarto, cod. pen., essendo indispensabile che la persona evasa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere, non essendo sufficiente la consegna di certificazioni scolastiche presso la caserma dei carabinieri.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.