Diffamazione via email ad ufficio: ricorso inammissibile per censure di merito (Cass. pen. Sez. VII n. 33222 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione aggravata, è inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato e senza dedurre il travisamento della prova, si limiti a contrapporre una diversa ricostruzione del fatto e una lettura alternativa del compendio probatorio. Il vizio di motivazione non può essere denunciato mediante il mero compendio di talune risultanze acquisite, né con assunti ipotetici. Ai fini della sussistenza del delitto, la comunicazione a più persone è integrata dal messaggio di posta elettronica inviato a un indirizzo accessibile a tutti gli addetti all’ufficio destinatario e privo di indicazione di riservatezza. Il diritto di critica non opera quando il messaggio attribuisca alla persona offesa fatti non rispondenti al vero.
Il Fatto
La ricorrente è stata riconosciuta responsabile del delitto aggravato di diffamazione per avere inviato un messaggio di posta elettronica lesivo della reputazione della persona offesa. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la quantificazione del danno liquidato alla parte civile, confermando l’affermazione di responsabilità.
Avverso tale pronuncia la condannata ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi: la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla propria identificazione come autrice del messaggio; la violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto, con particolare riguardo alla comunicazione a più persone e all’elemento soggettivo; la violazione di legge in relazione all’esimente del diritto di critica.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha esaminato congiuntamente i tre motivi, rilevandone l’inammissibilità sotto il profilo della genericità e del difetto di confronto con la motivazione impugnata. Il primo motivo, con cui la ricorrente contestava la propria certa identificazione come autrice del messaggio diffamatorio, è stato giudicato come una mera proposta di alternativa ricostruzione dell’accaduto.
La Corte ha osservato che il ricorso indicava elementi di fatto e ne offriva la lettura ritenuta preferibile, senza misurarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva indicato in maniera congrua e logica i convergenti elementi di prova posti a fondamento dell’attribuzione del fatto. Il vizio è stato escluso anche sul piano del travisamento della prova, che non può essere denunciato mediante il semplice compendio di talune delle risultanze acquisite, richiamando sul punto Sez. II n. 46288 del 28.06.2016 e Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013.
Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato, generico e versato in fatto. La ricorrente sollecitava un diverso apprezzamento del compendio probatorio, inidoneo a muovere una critica di legittimità. La Corte d’appello aveva disatteso il gravame evidenziando come il messaggio di posta elettronica fosse stato inviato con coscienza e volontà a un indirizzo accessibile a tutti gli addetti all’ufficio destinatario, senza alcuna indicazione di riservatezza, tanto da essere ricevuto da due persone. Tanto integra la comunicazione a più persone, secondo un’argomentazione congrua, logica e conforme al diritto, sostenuta dal richiamo a Sez. V n. 26560 del 29.04.2014.
Il terzo motivo, relativo all’esimente del diritto di critica, è stato parimenti respinto. La ricorrente si è affidata a enunciati assertivi non correlati al caso concreto, senza confrontarsi con la motivazione che aveva evidenziato il difetto dei presupposti dell’esimente, poiché il messaggio attribuiva alla persona offesa fatti non rispondenti al vero. Neppure è stato denunciato, se non in modo enunciato e non argomentato, un travisamento della prova.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Da tale esito è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ravvisati profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, la Corte ha altresì disposto il versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro tremila, richiamando Corte cost. sent. n. 186 del 13.06.2000 e Sez. I n. 30247 del 26.01.2016.
Nota della Redazione
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