Riesame cautelare, ricorso per cassazione ancorato alla materia devoluta (Cass. pen. Sez. II n. 39940 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame deve essere ancorato alla materia effettivamente devoluta con l’istanza di riesame. Pur essendo il giudizio di riesame connotato da un effetto interamente devolutivo, che consente al tribunale la cognizione piena della materia, il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito, sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione. In mancanza di tale devoluzione è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposta per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere. Alla Cassazione è riservato il solo controllo della tenuta logica della motivazione elaborata dai giudici di merito in relazione alle doglianze previamente proposte.
Il Fatto
Il tribunale del riesame delle misure cautelari personali, investito dell’istanza proposta nell’interesse del ricorrente, sostituiva la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. I gravi indizi di colpevolezza venivano riconosciuti in relazione ai reati previsti dagli artt. 84, comma 2, e 85, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 141 del 2024, nonché agli artt. 474 e 648 cod. pen.
Il tribunale riteneva penalmente rilevante la condotta prevista dall’art. 84 del d.lgs. n. 141 del 2024, pur essendo il tabacco sequestrato inferiore ai quindici chilogrammi, perché la condotta dell’art. 85, comma 2, del d.lgs. n. 141 del 2024 risultava aggravata dalla connessione con il reato di contraffazione. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il difensore, deducendo l’insussistenza dell’aggravante e l’irrilevanza penale della detenzione di tabacchi sotto la soglia, contestando le modalità dell’accertamento tecnico posto a fondamento della contraffazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché propone motivi non consentiti. Il Collegio ribadisce che l’istanza di riesame consente al tribunale la cognizione piena della materia, essendo previsto un effetto interamente devolutivo, come affermato da Sez. 5 n. 40061 del 12.07.2019. Tuttavia il ricorso per cassazione deve essere comunque ancorato alla materia devoluta con l’istanza di riesame, non potendo la Corte di legittimità esaminare per la prima volta questioni non proposte al tribunale.
Il principio viene calibrato sulla peculiare fisionomia del giudizio di riesame, resa manifesta dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.: il ricorrente ha l’onere di specificare le doglianze attinenti al merito, sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione, onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete. In mancanza di tale devoluzione è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte censure su tali punti, che non trovano risposta per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza dell’onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione ex art. 606 cod. proc. pen., secondo Sez. 3 n. 20003 del 10.01.2020 e Sez. 6 n. 16395 del 10.01.2018. Alla Cassazione è riservato solo il controllo della tenuta logica della motivazione rispetto alle doglianze previamente proposte.
Nel caso concreto la difesa, con l’istanza di riesame, aveva contestato l’idoneità dell’alterazione dei codici identificativi a integrare una contraffazione, osservando che gli stessi non erano marchi di impresa ma solo strumento di controllo del percorso distributivo. A fronte di tale rilievo il tribunale aveva replicato che la contraffazione era indubbia, avendo la perizia disposta sui quattro pacchetti analizzati rilevato difformità nei segni di stampa, assenza di perforazioni e incoerenze dei codici, così integrando, allo stato degli atti, l’alterazione contestata.
Non risultano invece contestate, con l’istanza, le modalità dell’accertamento, la cui legittimità è stata censurata per la prima volta in sede di legittimità. La tardività delle deduzioni e la loro tensione verso un percorso istruttorio di accertamento della contraffazione, estraneo non solo alle competenze del giudice di legittimità ma anche a quelle del tribunale del riesame, conducono alla dichiarazione di inammissibilità. All’inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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