Maltrattamenti, responsabilità genitoriale senza automatismi dopo Corte cost. n. 5/2025 (Cass. pen. n. 13538/2026)
Principi di diritto (Massima)
La capacità della persona offesa di reagire, anche fisicamente, alle condotte aggressive del partner non esclude la configurabilità del delitto di maltrattamenti quando le condotte, considerate nella loro complessiva offensività, determinano un regime di vita insostenibile. Gli elementi esterni alla dichiarazione della persona offesa possono essere valorizzati ai fini della verifica della sua credibilità soggettiva, senza applicazione della regola di giudizio prevista dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. In seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. pen., la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale non consegue più automaticamente alla condanna per maltrattamenti commessi in presenza o a danno di minori. Il giudice deve valutare in concreto se l’applicazione della pena accessoria corrisponda all’interesse del minore. L’eliminazione dell’automatismo opera retroattivamente e impone tale verifica anche nei procedimenti relativi a fatti anteriori.
Il Fatto
La Corte d’appello aveva confermato la responsabilità dell’imputato per maltrattamenti commessi ai danni della moglie in presenza delle figlie minorenni, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante e riducendo la pena principale. Era rimasta invece ferma la sospensione dalla responsabilità genitoriale, applicata quale conseguenza automatica dell’accertamento dell’aggravante.
La difesa ricorreva per cassazione deducendo, tra l’altro, che la reciproca litigiosità della coppia e le reazioni della persona offesa escludessero una situazione di sopraffazione, contestando inoltre la valutazione di alcune dichiarazioni testimoniali e il mancato rinnovo dell’istruzione dibattimentale dopo la ritrattazione della persona offesa. Con l’ultimo motivo censurava l’automatica applicazione della pena accessoria prevista dall’art. 34, comma 2, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene inammissibili i primi tre motivi. La Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale sull’inattendibilità della ritrattazione intervenuta in appello e sulla persistente attendibilità dell’originario racconto della persona offesa, valorizzando la continuità delle condotte umilianti e denigratorie, gli episodi di aggressione fisica e gli elementi esterni di conferma. Il ricorso non si confrontava specificamente con tale apparato argomentativo.
In particolare, la capacità della persona offesa di opporsi alle aggressioni non assume rilievo decisivo ai fini dell’esclusione dei maltrattamenti. La reazione della vittima non neutralizza l’idoneità delle condotte reiterate a determinare una condizione di vita intollerabile. Quanto alle dichiarazioni della sorella della persona offesa, la Corte rileva che esse erano state valorizzate principalmente quale elemento esterno di conferma della credibilità della vittima, sicché la censura fondata sull’art. 195 cod. proc. pen. non incideva sull’effettiva funzione probatoria attribuita alla testimonianza.
È invece fondato il motivo relativo alla responsabilità genitoriale. La Corte richiama la sentenza n. 5 del 2025 della Corte costituzionale, intervenuta dopo la decisione d’appello, che ha dichiarato illegittimo l’art. 34, comma 2, cod. pen. nella parte in cui non consentiva al giudice di verificare concretamente se, dopo una condanna per maltrattamenti commessi in presenza o a danno di minori con abuso della responsabilità genitoriale, la sospensione dall’esercizio della stessa fosse conforme all’interesse del minore.
Venuto meno con efficacia retroattiva l’automatismo previsto dalla disciplina precedente, diventa necessaria una valutazione individualizzata sull’interesse dei minori coinvolti, diretta a stabilire se sia preferibile interrompere temporaneamente oppure mantenere la relazione con il genitore condannato. La Cassazione annulla pertanto la sentenza limitatamente alla pena accessoria, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello, dichiarando invece inammissibile il ricorso nel resto e irrevocabile l’affermazione della responsabilità penale.
Nota della Redazione
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