Compensazione delle spese per mutamento di giurisprudenza legittima se la questione dirimente riguarda anche il ricorrente vittorioso (Cass. civ. Sez. 3 n. 5489 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza delle ipotesi di compensazione delle spese di lite previste dall’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. è censurabile in sede di legittimità solo quando le ragioni poste a fondamento del provvedimento risultino illogiche o erronee, trattandosi di una verifica “in negativo” demandata alla Corte. La compensazione fondata sul mutamento di giurisprudenza rispetto a una questione dirimente è legittima anche nei confronti della parte risultata vittoriosa nel merito, allorché tale parte sia comunque interessata all’esito della questione controversa. Il sindacato di legittimità non può estendersi alla valutazione della globalità della controversia, che resta riservata al giudice del merito.
Il Fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito all’impatto con un cane randagio. La ASL chiamava in causa il Comune, ritenuto responsabile. Il Tribunale accoglieva la domanda, condannando entrambi gli enti in solido al pagamento dei danni e delle spese. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza, dichiarava la responsabilità esclusiva della ASL, escludendo quella del Comune, e disponeva l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti. Il danneggiato ricorreva per cassazione, censurando la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui il danneggiato deduceva la violazione degli artt. 91, 92 e 97 cod. proc. civ. e la contraddittorietà della motivazione, contestando la compensazione delle spese disposta dal giudice d’appello. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che il dibattito giurisprudenziale sulla legittimazione passiva, richiamato a fondamento della compensazione, riguardasse esclusivamente i rapporti tra la ASL e il Comune, non anche la propria posizione di attore totalmente vittorioso.
La censura è stata ritenuta in parte inammissibile e in parte infondata. Con riferimento alla fase cautelare, la Corte ha precisato che la compensazione disposta per l’intero giudizio include anche le spese di tale fase, che non risultano prive di regime. Quanto al merito della compensazione, la Corte ha richiamato il principio per cui il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. è limitato alla verifica che le ragioni addotte non siano illogiche o erronee.
Osserva la Corte che la questione della legittimazione passiva era dirimente non solo per gli enti ma anche per il danneggiato, il quale, a seguito della riforma, risultava non essere creditore del Comune. Il richiamo al dibattito giurisprudenziale e al mutamento di giurisprudenza, quale ragione della compensazione, non è quindi illogico né erroneo, coinvolgendo una questione rispetto alla quale anche il ricorrente era parte interessata. La censura relativa alla domanda di accertamento della corresponsabilità del danneggiato è stata invece ritenuta insindacabile, in quanto la valutazione del collegio d’appello si riferisce alla globalità della controversia.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ASL e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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